Garanzia definitiva negli appalti: calcolo, durata e svincolo
La garanzia definitiva è uno degli adempimenti che separano l’aggiudicazione dalla sottoscrizione del contratto. L’impresa che ha ottenuto l’appalto deve verificare l’importo richiesto, scegliere la forma della garanzia, trasmettere al garante la documentazione corretta e consegnare alla stazione appaltante un testo conforme agli atti di gara.
Un errore nel calcolo, una riduzione applicata senza titolo, un beneficiario indicato in modo incompleto o una fideiussione non verificabile possono rallentare la stipula. La mancata costituzione della garanzia, salvo le ipotesi specificamente previste dalla legge, può determinare la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria.
La disciplina principale è contenuta nell’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023. Per i contratti sotto soglia si applica il regime speciale dell’articolo 53, modificato dal correttivo al Codice dei contratti pubblici. Prima di calcolare o richiedere la polizza bisogna quindi individuare la procedura applicabile e leggere integralmente la documentazione di gara.
Che cos’è la garanzia definitiva
La garanzia definitiva tutela la stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto. Viene costituita dall’aggiudicatario prima della sottoscrizione e può assumere la forma di cauzione oppure di fideiussione.
Le espressioni garanzia definitiva, cauzione definitiva e fideiussione definitiva vengono spesso usate come equivalenti, ma non indicano sempre la stessa modalità tecnica. La garanzia è l’obbligo complessivo; la cauzione può essere costituita con somme o strumenti ammessi; la fideiussione è l’impegno assunto da un garante abilitato nei confronti della stazione appaltante.
Quando l’impresa sceglie la fideiussione, non immobilizza necessariamente l’intero importo presso la stazione appaltante. Il garante svolge però un’istruttoria sul richiedente e può chiedere documenti, garanzie personali, depositi, controgaranzie o altre condizioni in funzione del rischio. Non esiste quindi un diritto automatico al rilascio della polizza.
Che cosa copre la garanzia definitiva
L’articolo 117 collega la garanzia all’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La copertura comprende il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all’esecutore rispetto alla liquidazione finale, senza escludere la possibilità per la stazione appaltante di chiedere il maggior danno direttamente all’appaltatore.
La stazione appaltante può valersi della garanzia, entro il massimale, anche per la maggiore spesa necessaria a completare lavori, servizi o forniture quando il contratto viene risolto in danno dell’esecutore. La garanzia può inoltre essere utilizzata per quanto dovuto a seguito di inadempienze relative alla tutela, protezione, assistenza, assicurazione e sicurezza dei lavoratori impiegati nell’appalto.
La garanzia definitiva non sostituisce la polizza per i danni di esecuzione, la garanzia sull’anticipazione o quella richiesta per il pagamento della rata di saldo. Si tratta di strumenti distinti, con importi, decorrenza e cause di cessazione differenti.
Quando deve essere presentata
La garanzia definitiva deve essere costituita in tempo utile per la sottoscrizione del contratto. Il termine concreto è indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione, nel disciplinare, nel capitolato o negli altri documenti della procedura.
L’impresa non dovrebbe attendere l’ultimo giorno. Prima dell’emissione il garante deve controllare il soggetto richiedente, l’importo contrattuale, il ribasso, il testo richiesto, il beneficiario e la durata. Se la documentazione di gara contiene clausole particolari, la compagnia o la banca può richiedere chiarimenti o una conferma della stazione appaltante.
Salvo l’eventuale sostituzione con ritenute prevista per alcuni appalti di lavori, la mancata costituzione determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della garanzia provvisoria e il passaggio al concorrente successivo in graduatoria.
Come si calcola la garanzia definitiva
Il calcolo deve partire dall’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione e dagli atti della stazione appaltante. Non va usato automaticamente l’importo posto a base di gara, né devono essere ricostruite autonomamente voci escluse o non soggette a ribasso senza verificare il documento ufficiale.
Regola ordinaria: 10% dell’importo contrattuale
Nella disciplina ordinaria dell’articolo 117, la garanzia è pari al 10% dell’importo contrattuale. Questa è la base di calcolo prima delle maggiorazioni dovute al ribasso e delle eventuali riduzioni applicabili.
Esempio: con un importo contrattuale di 800.000 euro e un ribasso non superiore al 10%, l’importo iniziale della garanzia è 80.000 euro, prima di verificare eventuali riduzioni.
Ribasso superiore al 10%
Quando il ribasso supera il 10%, la percentuale della garanzia aumenta di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10. Con un ribasso del 15%, la percentuale iniziale diventa quindi 15%: al 10% ordinario si aggiungono i cinque punti eccedenti.
Nell’esempio di un contratto da 800.000 euro aggiudicato con ribasso del 15%, la garanzia prima delle riduzioni è pari a 120.000 euro.
Ribasso superiore al 20%
Per la parte di ribasso superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto eccedente. Un ribasso del 25% porta la percentuale della garanzia al 30%: 10 punti di base, 10 punti per la fascia tra 10 e 20, più 10 punti per i cinque punti di ribasso oltre il 20.
Su un importo contrattuale di 800.000 euro, la garanzia iniziale sarebbe quindi pari a 240.000 euro, prima dell’applicazione delle riduzioni eventualmente spettanti.
Gli esempi servono a illustrare la formula. L’importo da riportare nella fideiussione deve essere confermato attraverso la documentazione di aggiudicazione e le indicazioni della stazione appaltante.
Riduzioni della garanzia definitiva
Alla garanzia definitiva regolata dall’articolo 117 si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8. Il possesso dei requisiti deve essere segnalato e documentato nei modi previsti, e le riduzioni cumulative vengono applicate in sequenza sull’importo risultante dalla riduzione precedente.
Le principali riduzioni previste dal Codice riguardano:
- riduzione del 30% per gli operatori con certificazione del sistema di qualità conforme alla serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismo accreditato;
- riduzione del 50%, alternativa e non cumulabile con quella del 30%, per micro, piccole e medie imprese e per raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali imprese;
- riduzione del 10%, cumulabile, quando ricorrono le condizioni previste per la garanzia digitale e la sua gestione o verifica telematica;
- ulteriore riduzione fino al 20%, se i documenti di gara la riconoscono per una o più certificazioni o marchi individuati nell’allegato II.13.
Esempio puramente operativo: se l’importo iniziale è 150.000 euro e l’impresa può applicare la riduzione del 50%, il valore scende a 75.000 euro. Un’ulteriore riduzione del 10%, quando applicabile, si calcola sui 75.000 euro e porta l’importo a 67.500 euro. Ogni ulteriore riduzione prevista deve essere calcolata sul valore già ridotto.
La riduzione non deve essere applicata per analogia. Occorre verificare la normativa, i requisiti posseduti, le certificazioni effettivamente riconosciute dagli atti di gara e il regime della procedura.
Garanzia definitiva negli appalti sotto soglia
Per i contratti affidati secondo la Parte I del Libro II del Codice, l’articolo 53 stabilisce una disciplina speciale. In casi debitamente motivati la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva. Quando la richiede, l’importo è pari al 5% dell’importo contrattuale.
Dal 31 dicembre 2024 il comma 4-bis chiarisce che, per queste garanzie, non si applicano le riduzioni dell’articolo 106, comma 8, né gli aumenti collegati al ribasso previsti dall’articolo 117, comma 2. Il 5% è quindi la misura del regime sotto soglia quando la garanzia viene richiesta.
Esempio: per un contratto sotto soglia di 200.000 euro, la garanzia richiesta ai sensi dell’articolo 53 è pari a 10.000 euro. Non si applica la maggiorazione per ribasso e non si applicano le riduzioni previste per la disciplina ordinaria.
L’eventuale esonero deve risultare da una decisione motivata della stazione appaltante. L’impresa non può considerarlo automatico solo perché il contratto è sotto soglia.
Accordi quadro e procedure aggregate
Gli accordi quadro seguono regole specifiche. Per tutti gli operatori aggiudicatari, la garanzia relativa all’accordo quadro è indicata nella misura massima del 2% del valore dell’accordo. Per i contratti attuativi, la documentazione può fissare una percentuale anche inferiore al 10% e deve indicare le modalità di calcolo dell’eventuale maggiorazione.
Nelle procedure aggregate svolte da centrali di committenza, l’importo della garanzia è stabilito nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. In questi casi non è prudente applicare una formula generale senza leggere il disciplinare e gli atti dell’accordo o della procedura aggregata.
Quando può essere previsto l’esonero
Fuori dal regime speciale sotto soglia, l’articolo 117 consente l’esonero in ipotesi delimitate: appalti eseguiti da operatori di comprovata solidità e alcune forniture o lavorazioni specialistiche indicate dalla norma. L’esonero richiede una motivazione adeguata ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione oppure delle condizioni di esecuzione.
Non si tratta quindi di una facoltà dell’aggiudicatario, ma di una scelta della stazione appaltante che deve risultare dagli atti. In mancanza di un esonero espresso, l’impresa deve organizzarsi per costituire la garanzia entro il termine assegnato.
Cauzione o fideiussione: le forme disponibili
La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La scelta dipende dagli strumenti ammessi, dalla documentazione di gara, dalla disponibilità finanziaria dell’impresa e dalle condizioni offerte dai garanti.
Cauzione
La cauzione comporta l’utilizzo di denaro o degli strumenti ammessi secondo le modalità richiamate dal Codice. Può essere semplice sotto il profilo documentale, ma impegna risorse che l’impresa potrebbe utilizzare nell’esecuzione del contratto.
Fideiussione bancaria o assicurativa
Con la fideiussione, una banca, un’impresa di assicurazione o un intermediario finanziario abilitato assume l’obbligo verso la stazione appaltante. La garanzia è emessa dopo un’istruttoria e può comportare premio o commissione, richieste documentali e condizioni di controgaranzia.
Per comprendere differenze, istruttoria e criteri di scelta si può consultare il pillar sulla fideiussione assicurativa.
Chi può rilasciare la fideiussione definitiva
La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispettano i requisiti di solvibilità previsti per la rispettiva attività, oppure da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario, quando svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e possiedono gli ulteriori requisiti richiesti.
La garanzia deve essere emessa e firmata digitalmente. Deve inoltre essere verificabile telematicamente presso l’emittente oppure gestita attraverso le piattaforme ammesse dalla disciplina vigente. Prima di pagare il premio o consegnare il documento, l’impresa e la stazione appaltante devono verificare l’autorizzazione del garante e utilizzare recapiti reperiti da fonti ufficiali.
L’iscrizione dell’intermediario che propone la polizza non sostituisce il controllo sull’impresa emittente. Allo stesso modo, la validità tecnica della firma digitale non dimostra da sola che il testo sia conforme alla gara.
Quali clausole deve contenere
La fideiussione definitiva deve essere coerente con il Codice, con gli schemi tipo applicabili e con i documenti di gara. Il testo deve identificare correttamente stazione appaltante, contraente, contratto, CIG quando previsto, importo garantito e decorrenza.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione prevista dall’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l’operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento, secondo la disciplina applicabile.
Il termine di quindici giorni riguarda l’operatività della garanzia su richiesta della stazione appaltante. Non va confuso con il termine di quindici giorni previsto per lo svincolo da parte del garante dopo la consegna della documentazione di avanzamento.
Durata della garanzia definitiva
La garanzia definitiva non va letta come una polizza con una scadenza isolata dal contratto. L’articolo 117 stabilisce che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, secondo il meccanismo di svincolo progressivo previsto dal comma 8.
Durante l’esecuzione, l’importo garantito si riduce in relazione all’avanzamento. Una quota residua resta però efficace fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, oppure fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Per servizi e forniture si applica lo stesso automatismo di svincolo progressivo attraverso documenti analoghi agli stati di avanzamento. La natura del documento e il momento finale devono essere coordinati con la verifica di conformità, il certificato di regolare esecuzione e le previsioni contrattuali.
La data indicata nel frontespizio non dovrebbe quindi essere interpretata senza leggere le condizioni. Proroghe dell’esecuzione, sospensioni, varianti, reintegrazioni o documentazione non trasmessa al garante possono incidere sulla gestione pratica della garanzia.
Come funziona lo svincolo progressivo
La garanzia viene liberata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione fino a un massimo dell’80% dell’importo inizialmente garantito. Il 20% residuo resta vincolato fino al momento finale previsto dalla legge.
Lo svincolo è automatico e non richiede il nulla osta del committente. L’appaltatore deve però consegnare al garante gli stati di avanzamento o un documento analogo, in originale o copia autentica, che attesti l’avvenuta esecuzione. Il meccanismo vale anche per servizi e forniture.
Il garante che non procede allo svincolo entro quindici giorni dalla consegna della documentazione incorre in inadempimento nei confronti dell’impresa. Per evitare contestazioni è opportuno conservare prova della trasmissione, della ricezione e della corrispondenza tra avanzamento certificato e quota richiesta.
La procedura documentale, i problemi frequenti e le azioni in caso di mancata liberazione sono sviluppati nell’approfondimento sullo svincolo della fideiussione definitiva.
Svincolo finale e garanzie che restano distinte
La cessazione della garanzia definitiva non coincide necessariamente con la chiusura di ogni garanzia prevista dal contratto. Il pagamento della rata di saldo può essere subordinato a una garanzia specifica pari alla rata stessa, maggiorata degli interessi legali per il periodo indicato dalla legge.
Negli appalti di lavori possono inoltre essere previste la polizza per i rischi di esecuzione e, nei casi stabiliti dall’articolo 117, la polizza indennitaria decennale. Queste coperture non sono prolungamenti automatici della garanzia definitiva: hanno oggetto, massimale e decorrenza propri.
Anche la fideiussione per anticipazione è autonoma: garantisce la restituzione dell’anticipazione non ancora recuperata e si riduce secondo il progressivo recupero delle somme.
Sostituzione con ritenute sugli stati di avanzamento
Negli appalti di lavori, prima della stipulazione, l’appaltatore può chiedere di sostituire la garanzia definitiva con una ritenuta pari al 10% sugli stati di avanzamento. Restano comunque ferme la garanzia sull’anticipazione e quella richiesta per la rata di saldo.
La stazione appaltante può opporsi per motivate ragioni di rischio legate alle caratteristiche dell’appalto o alla situazione dell’esecutore. Le ritenute vengono svincolate con il collaudo provvisorio, il certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dall’ultimazione certificata dei lavori.
Questa opzione modifica la gestione finanziaria del contratto: evita il rilascio della garanzia definitiva ma riduce i flussi incassati sugli stati di avanzamento. Prima di richiederla è utile confrontare il costo della fideiussione con l’impatto delle ritenute sulla liquidità.
Reintegrazione ed escussione
Se la garanzia viene ridotta o utilizzata in tutto o in parte, la stazione appaltante può chiedere all’aggiudicatario di reintegrarla. In caso di mancata reintegrazione, l’importo può essere recuperato sui ratei di prezzo ancora da corrispondere.
L’escussione deve restare entro l’importo massimo garantito e collegarsi alle ipotesi coperte dal contratto e dalla legge. La clausola a semplice richiesta accelera l’operatività, ma non rende irrilevanti l’identità del richiedente, la validità della garanzia, il rispetto delle modalità previste e i limiti del massimale.
Presupposti, effetti sul contraente e diritto di regresso sono approfonditi nell’articolo dedicato all’escussione della fideiussione.
Documenti utili per richiedere la fideiussione definitiva
L’elenco varia in base al garante e al profilo dell’impresa. Una pratica ordinata comprende normalmente i documenti necessari a identificare il contratto e a valutare il rischio del richiedente.
- comunicazione o provvedimento di aggiudicazione;
- disciplinare, capitolato, schema di contratto e documenti che definiscono il testo della garanzia;
- CIG, oggetto, stazione appaltante e dati completi del beneficiario;
- importo contrattuale, percentuale di ribasso e calcolo della garanzia indicato o confermato dalla stazione appaltante;
- durata contrattuale, cronoprogramma e termine previsto per collaudo o regolare esecuzione;
- dati societari, documento e poteri del firmatario;
- bilanci, dichiarazioni fiscali, situazione economico-finanziaria e documenti richiesti per l’istruttoria;
- certificazioni e requisiti utilizzati per le eventuali riduzioni.
I documenti già trasmessi per la garanzia provvisoria possono essere riutilizzati soltanto se aggiornati e ancora sufficienti. L’aggiudicazione modifica l’importo, il testo e la durata della garanzia; non è quindi corretto limitarsi a chiedere la trasformazione della polizza provvisoria senza fornire gli atti definitivi.
Quanto costa la fideiussione definitiva
Il costo della fideiussione non coincide con l’importo garantito. Premio o commissione dipendono dal massimale, dalla durata prevista, dal profilo economico-finanziario dell’impresa, dal tipo di contratto, dalle condizioni richieste e dalle eventuali controgaranzie.
Due imprese con lo stesso importo contrattuale possono ricevere condizioni diverse. Una percentuale pubblicata online non sostituisce l’istruttoria e non permette di valutare il costo finanziario di eventuali depositi, pegni, affidamenti o garanzie personali.
Prima di confrontare due proposte occorre verificare che garantiscano lo stesso importo, lo stesso beneficiario, la stessa durata, le medesime clausole e una procedura di verifica accettata dalla stazione appaltante.
Errori che possono rallentare la stipula
- calcolare la garanzia sull’importo a base di gara invece che sull’importo contrattuale comunicato;
- applicare le riduzioni della disciplina ordinaria a un contratto sotto soglia regolato dall’articolo 53;
- dimenticare la maggiorazione collegata a un ribasso superiore al 10%;
- indicare beneficiario, CIG, oggetto o importo in modo non coerente con gli atti;
- utilizzare un testo privo delle rinunce e delle clausole richieste dal Codice;
- accettare un file non firmato digitalmente o non verificabile presso l’emittente;
- confondere la durata della garanzia definitiva con quella della provvisoria;
- inserire una scadenza incompatibile con il collaudo, la regolare esecuzione o lo svincolo progressivo;
- trasmettere documenti economici scaduti o incompleti al garante;
- attendere il termine ultimo assegnato dalla stazione appaltante prima di iniziare l’istruttoria.
Checklist prima dell’emissione
- Individua se il contratto segue l’articolo 117 o il regime sotto soglia dell’articolo 53.
- Verifica l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione.
- Controlla la percentuale di ribasso e l’eventuale maggiorazione.
- Documenta le riduzioni applicabili, evitando di usarle nel sotto soglia.
- Confronta il calcolo con quanto indicato dalla stazione appaltante.
- Controlla beneficiario, CIG, oggetto e riferimenti del contratto.
- Verifica che il garante sia autorizzato e che la fideiussione sia firmata digitalmente.
- Accerta che il documento sia verificabile attraverso un canale ufficiale dell’emittente.
- Controlla rinunce, operatività, durata e modalità di svincolo.
- Trasmetti al garante documenti societari ed economico-finanziari aggiornati.
- Conserva prova della consegna alla stazione appaltante e dell’accettazione del documento.
- Programma fin dall’avvio la raccolta degli stati di avanzamento necessari allo svincolo progressivo.
Richiedere una valutazione della garanzia
Per una prima valutazione è utile trasmettere la comunicazione di aggiudicazione, il disciplinare, lo schema richiesto dalla stazione appaltante, l’importo contrattuale, il ribasso, la durata e i principali documenti dell’impresa. La completezza del fascicolo permette di individuare prima eventuali incoerenze nel calcolo o nel testo.
e-Fideiussioni.it opera come intermediario assicurativo. Può valutare la documentazione per una possibile fideiussione assicurativa, ma la richiesta non comporta emissione automatica, approvazione della compagnia o accettazione da parte della stazione appaltante.
Contatta e-Fideiussioni.it per una valutazione preliminare della pratica.
Domande frequenti sulla garanzia definitiva
La garanzia definitiva è sempre pari al 10%?
No. Il 10% è la base della disciplina ordinaria dell’articolo 117. L’importo può aumentare in funzione del ribasso, essere ridotto quando ricorrono i requisiti previsti oppure seguire regole speciali per contratti sotto soglia, accordi quadro e altre ipotesi indicate dal Codice.
Come si calcola con un ribasso del 15%?
Nella disciplina ordinaria la percentuale diventa 15% dell’importo contrattuale: al 10% di base si aggiungono i cinque punti di ribasso eccedenti il 10%. Occorre poi verificare le eventuali riduzioni applicabili.
Come si calcola con un ribasso superiore al 20%?
Fino al 20% si applica l’aumento di un punto per ogni punto oltre il 10. Per la parte che supera il 20%, l’aumento è di due punti per ogni punto di ribasso ulteriore.
Qual è l’importo negli appalti sotto soglia?
Quando viene richiesta ai sensi dell’articolo 53, la garanzia definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale. Non si applicano né le maggiorazioni per ribasso né le riduzioni dell’articolo 106, comma 8.
La stazione appaltante può non richiederla?
Sì, nei casi e con la motivazione previsti dalla legge. L’esonero non è automatico e deve risultare dagli atti della procedura.
La garanzia definitiva può essere bancaria o assicurativa?
Sì. La fideiussione può essere rilasciata da banche, imprese assicurative o intermediari finanziari abilitati, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal Codice.
Deve essere firmata digitalmente?
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l’emittente oppure gestita mediante le piattaforme ammesse dalla normativa.
Quanto dura la garanzia definitiva?
Non esiste una durata identica per ogni contratto. La garanzia resta collegata all’esecuzione e cessa secondo il meccanismo previsto dall’articolo 117, con svincolo progressivo e permanenza della quota residua fino al collaudo, alla regolare esecuzione o al termine massimo previsto dalla legge.
Lo svincolo richiede il nulla osta della stazione appaltante?
Lo svincolo progressivo previsto dall’articolo 117 è automatico e non richiede nulla osta. L’appaltatore deve consegnare al garante gli stati di avanzamento o la documentazione analoga che attesta l’esecuzione.
La garanzia può essere sostituita con ritenute?
Negli appalti di lavori l’appaltatore può chiedere, prima della stipula, una ritenuta del 10% sugli stati di avanzamento. La stazione appaltante può opporsi per motivate ragioni di rischio.
Cosa succede se non viene presentata in tempo?
Salvo l’ipotesi di sostituzione prevista dalla legge, la mancata costituzione comporta la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della garanzia provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente successivo.
La garanzia definitiva comprende anche anticipazione e rata di saldo?
No. La garanzia sull’anticipazione e quella richiesta per il pagamento della rata di saldo sono strumenti distinti, con importi e durata propri.
