INFORMATIVA EX ART. 10 DECIES DEL REGOLAMENTO ISVAP 24/2008 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 30 DEL 24 MARZO 2015, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 46 DEL 3 MAGGIO 2016, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 61 DEL 4 LUGLIO 2017, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 63 DEL 3 OTTOBRE 2017 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 76 DEL 2 AGOSTO 2018.
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorita’ Giudiziaria, ha facolta’ di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa cui il prodotto si riferisce o all’Intermediario, e in quest’ultimo caso al seguente indirizzo:
e-fideiussioni.it
Vito Domenico Camastra
via parallela Ugo la Malfa, 11
70056 Molfetta (BA)
oppure al seguente indirizzo e-mail:
5607238@pec.it
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa o dell’Intermediario entro il termine di 45 giorni, il Contraente può rivolgersi all’IVASS al seguente indirizzo:
IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa preponente.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto ‐ Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento Isvap 24/2008. A tal fine, è considerato collaboratore, ai sensi del menzionato articolo, l’Intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.
Si richiama, pertanto, l’attenzione del Contraente sulla circostanza che il reclamo – anche in questo caso – potrà essere inviato a e-fideiussioni.it secondo le modalità prima descritte. Restano fermi tutti i diritti di cui sopra.
Si segnala, infine, che per “reclamo” si intende una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (art. 2, comma 1 lett. t bis del Regolamento ISVAP n. 24/2008).
Documento aggiornato al 14 giugno 2023.