Una volta terminati i lavori, la fornitura di merci o servizi che l’impresa si è aggiudicata in fase di gara d’appalto pubblica uno dei passi successivi è lo svincolo della fideiussione definitiva. Questo tipo di cauzione era condizione essenziale, per poter procedere con l’esecuzione del contratto di appalto. La cessazione dei termini di garanzia da parte del fideiussore, banca o assicurazione, non è automatica ma va inoltrata dalla stazione appaltante onde evitare di vedersi richiesto il pagamento della tariffa del rinnovo periodico della fideiussione stessa.
Lo svincolo della fideiussione definitiva è quindi l’atto che libera il fideiussore dagli obblighi di garanzia verso la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria dagli obblighi ed i costi della cauzione. Per effettuare lo svincolo della fideiussione definitiva l’impresa appaltatrice può presentare al fideiussore, l’ente bancario o la compagnia di assicurazione, questi documenti:
- Il certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- Un certificato che attesta l’ultimazione lavori.
- Una lettera di svincolo polizza fideiussoria della stazione appaltante all’interno della quale viene indicato esplicitamente lo svincolo.
Svincolo progressivo della fideiussione definitiva
Lo svincolo può anche avvenire in maniera progressiva seguendo proporzionalmente l’avanzamento dei lavori ma, in ogni caso, bisogna ottenere l’autorizzazione della stazione appaltante a meno che lo svincolo progressivo non stato indicato nelle clausole contrattuali.
Lo svincolo progressivo può arrivare fino ad un massimo dell’80% dell’importo garantito. La parte di garanzia residua rimane valida fino alla data del certificato del collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ed eventualmente, su specifica indicazione dell’ente appaltante, la garanzia può rimanere valida fino a 12 mesi dall’ultimazione dei lavori certificati.
Escussione della fideiussione
In caso di appalti pubblici, come di contratti che richiedono una forma di garanzia fideiussoria, potrebbe avvenire che la stazione appaltante, per una negligenza o altra situazione riconducibile dell’appaltatore, si trovi costretta a richiedere all’ente fideiussore che ha prestato la garanzia, il rimborso della somma garantita tra le parti.
Questa azione è denominata escussione della fideiussione. L’azione si esplicita con delle comunicazioni ufficiali, in genere tramite lettera raccomandata, che la stazione appaltante fa recapitare al fideiussore.
Tipi di escussione di un polizza fideiussoria
In caso di escussione di una cauzione sono due gli scenari che si presentano volti alla riscossione dell’importo garantito da parte della stazione appaltante.
Escussione fideiussione a prima richiesta. Questo caso prevede che il fideiussore versi l’importo per il quale l’impresa appaltatrice risulta inadempiente. L’ente fideiussore non ha la facoltà di opporsi alla richiesta pervenutagli e deve versare quanto spettante. In un secondo momento il garante potrà comunque dimostrare che la richiesta fosse fraudolenta, o comunque non spettante, e richiedere il rientro della somma erogata alla stazione appaltante.
Escussione a perdita definitiva. In questo caso prima che l’ente fideiussore emetta il rimborso della somma garantita al committente, verifica l’effettiva inottemperanza dell’impresa appaltatrice in merito agli impegni presi con l’aggiudicazione della gara di appalto.
Tempistiche per l’escussione di una fideiussione
La compagnia di assicurazioni che ha emesso la polizza fideiussoria ha un massimo di 30 giorni di tempo per effettuare il rimborso. L’ente fideiussore è obbligato erogare alla stazione appaltante la somma pattuita al momento della stipula della garanzia, e solo in un secondo momento, l’ente potrà tentare il recupero delle somme erogate come garante nei confronti dell’impresa.
Il termine dei 30 giorni indentifica il lasso di tempo massimo che può intercorrere dal momento in cui il committente presenta la richiesta di rimborso, all’escussione della somma dovuta.