
Fideiussione per Capacità Finanziaria per l’iscrizione all’albo trasportatori
Fideiussione per Capacità Finanziaria per l’iscrizione all’albo trasportatori
Attestazione capacità finanziaria per l’iscrizione all’albo autotrasportatori
La fideiussione per l’attestazione della capacità finanziaria è un documento obbligatorio per le imprese di autotrasporto che desiderano iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Questo documento serve a dimostrare che l’azienda possiede le risorse economiche necessarie per far fronte ai propri impegni finanziari, garantendo professionalità e solidità
All’iscrizione possono essere persone fisiche o giuridiche che offrono servizi di trasporto merce pagati da un committente e che esercitano il lavoro con veicoli che abbiano anche una massa superiore alle 3,5 tonnellate se è questo il tuo caso dovrai presentare, tra le altre cose, anche un’ attestazione di capacità finanziaria fondamentale all’ottenimento dell’immatricolazione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata agli uffici competenti la tenuta dell’Albo Provinciale presso l’Amministrazione Provinciale del territorio dove la persona (o l’impresa) ha la sede principale del suo business.
Tuttavia, si informa che la fideiussione non è l’unico requisito necessario al momento della registrazione. Vi sono altri requisiti di cui si deve essere in possesso per iscriversi all’Albo Nazionale Autotrasportatori, in particolare:
1) L’ idoneità professionale: si acquisisce a seguito del ricevimento di un attestato di idoneità dopo il superamento di un esame.
2) Una capacità finanziaria e solidità economica dell’azienda richiedente che deve essere accertata con un’attestazione detta, appunto, attestazione di capacità finanziaria, in altre parole, un atto di affidamento da parte dell’ente garante rilascia all’azienda. In questo caso viene richiesta con la fideiussione. Si ricorda che l’attestazione finanziaria deve essere presentata al momento dell’iscrizione all’Albo e già che ci sei controlla anche la data di scadenza.
Nello specifico, il significato di capacità finanziaria fa riferimento alla disponibilità finanziare dell’azienda che deve essere pari a € 9.000 se l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo o a € 5.000 per ogni veicolo extra.
3) L’onorabilità: mancanza di sentenze penali, misure di sicurezza Inoltre l’azienda deve provare all’Ufficio Motorizzazione di avere sede in Italia come richiesto dalla regolamentazione comunitaria.
Fideiussione per l’iscrizione all’albo gestori ambientali e capacità finanziaria
La fideiussione in oggetto è la garanzia che le imprese devono presentare al Ministero dell’Ambiente per poter operare nel settore della gestione dei rifiuti. Detta fideiussione, serve ad assicurare il rispetto delle normative ambientali e la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’impresa iscritta all’Albo.
La fideiussione copre eventuali inadempienze dell’impresa nell’ambito della gestione dei rifiuti, come ad esempio: Smaltimento non conforme, Trasporto non autorizzato, Gestione non corretta dei rifiuti pericolosi, Violazioni delle normative ambientali.
La fideiussione viene richiesta in due casi principali:
- Per l’iscrizione all’Albo, richiesta dall’impresa.
- Per il rinnovo dell’iscrizione, che solitamente avviene ogni 5 anni, per la continuità dell’attività.
La fideiussione ha una durata specifica che copre il periodo di iscrizione all’Albo e un periodo di “postuma” per eventuali inadempienze successive alla scadenza dell’iscrizione. In genere, la durata complessiva è di 7 anni: 5 anni di iscrizione e 2 anni di copertura postuma.
L’importo della fideiussione varia in base alla categoria di iscrizione all’Albo e alla quantità di rifiuti gestiti dall’impresa. Esistono tabelle specifiche che definiscono gli importi minimi per ogni categoria e classe di attività.
In alcuni casi, l’importo della fideiussione può essere ridotto nel caso in cui le imprese siano in possesso di certificazioni ambientali come EMAS o UNI EN ISO 14001 o qualora e imprese operino in specifiche categorie di rifiuti.
La fideiussione deve essere presentata alla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali competente per il territorio dell’impresa, generalmente presso la Camera di Commercio.
La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari. Il Comitato Nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione della capacità finanziaria.
In particolare per le imprese di trasporto dei rifiuti il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione, si intende soddisfatto con un importo di 9.000,00 Euro per il primo veicolo e di 5.000,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche e che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
Fideiussione per albo spedizionieri
La fideiussione per l’albo degli spedizionieri è una garanzia finanziaria richiesta per l’iscrizione e l’esercizio dell’attività di spedizioniere. Questa fideiussione, o polizza fideiussoria, è un impegno assunto dalla Compagnia di assicurazioni a farsi carico delle obbligazioni dello spedizioniere nei confronti dei suoi clienti e di altri soggetti coinvolti nell’attività.
La fideiussione per gli spedizionieri garantisce il rispetto di diverse obbligazioni, tra cui:
- Pagamento di tasse e contributi: Assicura le somme dovute agli enti pubblici, come la Camera di Commercio o l’Agenzia delle Entrate.
- Rispetto delle normative: Copre eventuali sanzioni o ammende derivanti dalla violazione di leggi o regolamenti specifici per l’attività di spedizioniere.
- Risarcimento danni: In caso di inadempienze contrattuali o danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività, la fideiussione interviene per risarcire i soggetti danneggiati.
Ai fini dell’accertamento del requisito di adeguata capacità finanziaria di cui all’art. 6 comma 3 della legge14 novembre 1941, n. 1442, così come sostituito dall’art.76 del D. Lgs 26 marzo 2010, n.59, riguarda la garanzia delle obbligazioni, sorte nei confronti di terzi, derivanti, ai sensi dell’art. 1173 de c.c., dall’esercizio dell’attività di spedizioniere di cui agli artt. 1737 de c.c. ed alla Legge 14 novembre 1441, n. 1442.
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