Garanzia provvisoria negli appalti: importo, durata, riduzioni ed errori
La garanzia provvisoria accompagna l’offerta quando è richiesta dagli atti di gara e tutela la stazione appaltante nella fase che precede la stipula del contratto. Non basta però applicare automaticamente il 2% o usare un modello già impiegato in una procedura precedente: importo, durata, riduzioni, soggetti garantiti e modalità di verifica devono essere controllati sul bando o sull’invito e sulla normativa applicabile.
La disciplina ordinaria è contenuta nell’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023. Per le procedure sotto soglia richiamate dall’articolo 50 opera invece la regola speciale dell’articolo 53, modificata dal correttivo del 2024. La prima verifica da compiere, quindi, non è il calcolo della percentuale: è capire quale regime si applica alla procedura e che cosa richiedono esattamente i documenti di gara.
Questa guida spiega quando la cauzione provvisoria è necessaria, come si determina l’importo, quali riduzioni possono essere applicate, quanto deve durare, chi può rilasciare la fideiussione e quali errori possono rendere la documentazione irregolare. Le indicazioni sono generali: il bando, il disciplinare e gli eventuali chiarimenti della stazione appaltante restano il riferimento operativo per la singola gara.
Che cos’è la garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria è la garanzia posta a corredo dell’offerta. Può essere costituita come cauzione, con una somma vincolata a favore dell’amministrazione, oppure come fideiussione rilasciata da un soggetto abilitato. Nel linguaggio corrente vengono utilizzate anche le espressioni cauzione provvisoria, fideiussione provvisoria e polizza provvisoria, ma la forma scelta incide sulle modalità di costituzione, verifica e gestione.
La garanzia opera in una fase diversa rispetto alla garanzia definitiva. La provvisoria è collegata alla partecipazione e agli eventi che possono impedire la conclusione del contratto dopo la proposta di aggiudicazione; la definitiva viene invece costituita dall’aggiudicatario per garantire l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Per il secondo istituto è disponibile l’approfondimento sulla garanzia definitiva negli appalti.
Che cosa copre secondo il Codice dei contratti pubblici
L’articolo 106 collega la garanzia alla mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e alla mancata sottoscrizione del contratto quando tali eventi siano imputabili a fatti riconducibili all’affidatario. La copertura comprende anche le conseguenze derivanti da un’informazione antimafia interdittiva nei termini previsti dalla norma.
Non è corretto descrivere la garanzia provvisoria come una certificazione generale del possesso di tutti i requisiti tecnici, economici o organizzativi dell’impresa. Quei requisiti sono verificati attraverso la documentazione di gara e gli strumenti previsti dal Codice. La garanzia ha una funzione specifica e il suo perimetro non deve essere ampliato con formule generiche non previste dal testo applicabile.
Anche l’espressione “garanzia della serietà dell’offerta” va letta in modo concreto: significa che l’amministrazione dispone di una tutela economica per gli eventi coperti dalla legge e dalle clausole, non che il documento sostituisca ogni controllo sul concorrente o assicuri l’aggiudicazione.
Quando è richiesta la garanzia provvisoria
Regola ordinaria dell’articolo 106
Nelle procedure soggette alla disciplina ordinaria dell’articolo 106, l’offerta è corredata dalla garanzia provvisoria nella misura indicata nel bando o nell’invito. L’operatore economico deve quindi verificare la sezione del disciplinare dedicata alle garanzie e non basarsi soltanto sul valore complessivo della procedura o su modelli usati in passato.
L’articolo 106 non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, né ai compiti di supporto alle attività del RUP. Anche in presenza di un servizio professionale, tuttavia, la qualificazione concreta dell’affidamento e la documentazione della procedura devono essere lette con attenzione.
Regola speciale per le procedure sotto soglia
Per le procedure di affidamento disciplinate dall’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante, di regola, non richiede la garanzia provvisoria. L’articolo 53 consente di richiederla soltanto nelle procedure indicate alle lettere c), d) ed e), quando particolari esigenze legate alla tipologia e alla specificità della singola procedura lo giustificano. La motivazione deve risultare dalla decisione di contrarre, dall’avviso o da un atto equivalente.
Nel perimetro degli affidamenti diretti delle lettere a) e b), la deroga prevista dall’articolo 53 per richiedere la provvisoria non è contemplata. Per le procedure negoziate delle lettere c), d) ed e), invece, la richiesta è possibile ma non automatica: deve essere motivata negli atti.
Il regime sotto soglia non deve essere confuso con una semplice riduzione percentuale della disciplina ordinaria. Quando la garanzia viene richiesta ai sensi dell’articolo 53, il suo importo non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito e non si applicano le riduzioni dell’articolo 106, comma 8.
Procedure avviate con il precedente Codice
Il D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato, ma continua ad applicarsi ai procedimenti che rientrano nelle disposizioni transitorie del nuovo Codice. Una gara avviata sotto il precedente regime può quindi richiedere verifiche diverse. La data di pubblicazione del bando o di invio dell’invito e il quadro normativo richiamato dagli atti sono elementi da controllare prima di applicare percentuali o clausole.
Come si calcola l’importo della garanzia provvisoria
Percentuale ordinaria: 2%
La misura ordinaria prevista dall’articolo 106 è pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. La base di calcolo deve essere quella espressamente individuata dagli atti, soprattutto quando la gara è suddivisa in lotti, comprende opzioni, rinnovi o altre componenti del valore stimato.
Esempio illustrativo: se il valore indicato per la procedura o per il lotto a cui si partecipa è 1.000.000 di euro e il disciplinare conferma la misura del 2%, l’importo iniziale della garanzia è 20.000 euro, prima delle eventuali riduzioni ammesse.
Riduzione all’1% o aumento fino al 4%
La stazione appaltante può motivatamente ridurre la misura fino all’1% oppure aumentarla fino al 4%, in relazione alla natura delle prestazioni e al rischio dell’affidamento. Non è l’operatore economico a scegliere la percentuale. Occorre applicare quella riportata nel bando o nell’invito e verificare che eventuali rettifiche o chiarimenti non abbiano modificato l’importo.
Sullo stesso valore di 1.000.000 di euro, una garanzia all’1% corrisponde a 10.000 euro; al 4% corrisponde a 40.000 euro. Questi esempi servono soltanto a mostrare il calcolo matematico: la percentuale effettiva deriva dagli atti della specifica procedura.
Procedure aggregate e raggruppamenti temporanei
Nelle procedure aggregate gestite da centrali di committenza, l’importo indicato nel bando o nell’invito non può superare il 2% del valore complessivo della procedura. Quando partecipa un raggruppamento temporaneo, costituito o da costituire, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento.
Per ATI e RTI non è sufficiente che il documento riporti genericamente il nome della mandataria. Denominazioni, codici fiscali, ruoli e composizione devono essere coerenti con la domanda di partecipazione e con quanto richiesto dalla lex specialis.
Calcolo nelle procedure sotto soglia
Quando la garanzia è eccezionalmente richiesta nell’ambito dell’articolo 53, non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto. Su un importo di 600.000 euro, il limite massimo è quindi 6.000 euro. Il documento di gara può stabilire una misura inferiore, ma non una superiore nel regime specifico dell’articolo 53.
A questa garanzia non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8. Applicare automaticamente una riduzione ISO o PMI a una garanzia sotto soglia può quindi produrre un importo insufficiente.
Riduzioni della garanzia provvisoria: come funzionano
Le riduzioni dell’articolo 106, comma 8, si applicano nel regime ordinario e devono essere calcolate nell’ordine previsto. Non tutte sono cumulabili tra loro e il possesso dei requisiti deve essere segnalato in sede di offerta e documentato secondo le regole applicabili.
Riduzione del 30% per la certificazione di qualità
L’importo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati secondo i riferimenti indicati dalla legge.
Partendo da una garanzia iniziale di 20.000 euro, la riduzione del 30% porta l’importo a 14.000 euro.
Riduzione del 50% per micro, piccole e medie imprese
Per le micro, piccole e medie imprese, nonché per raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali imprese, si applica la riduzione del 50%. Questa riduzione è alternativa, e quindi non cumulabile, con quella del 30% per la certificazione di qualità.
Sulla stessa base di 20.000 euro, la riduzione PMI del 50% determina una garanzia di 10.000 euro. Non è corretto applicare prima il 30% e poi il 50%: la norma esclude il cumulo tra queste due agevolazioni.
Ulteriore riduzione del 10% per la gestione e verifica digitale
È prevista un’ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% oppure con quella del 50%, quando la fideiussione rispetta le specifiche condizioni di emissione, firma e gestione digitale o di verifica telematica indicate dall’articolo 106. Il requisito deve risultare effettivamente soddisfatto e documentabile, non soltanto dichiarato nel testo.
Se una PMI parte da 20.000 euro, applica il 50% e poi il successivo 10%, il calcolo è: 20.000 x 0,50 = 10.000; 10.000 x 0,90 = 9.000 euro. Le riduzioni successive si calcolano sul risultato precedente, non sulla base iniziale.
Ulteriore riduzione fino al 20% per certificazioni e marchi
Gli atti di gara possono riconoscere un’ulteriore riduzione, fino a un massimo del 20%, per una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli dell’allegato II.13. Il bando deve indicare quali titoli sono rilevanti e la misura riconosciuta. Il semplice possesso di una certificazione non espressamente prevista non consente di ridurre autonomamente l’importo.
Se il disciplinare riconosce la riduzione massima del 20% e sono applicabili anche il 50% PMI e il 10% digitale, una base di 20.000 euro diventa: 10.000 euro dopo il 50%, 9.000 euro dopo il 10% e 7.200 euro dopo il successivo 20%. L’esempio presuppone che tutti i requisiti siano applicabili e correttamente documentati.
Perché il calcolo sequenziale è importante
Sommare aritmeticamente le percentuali porta a un risultato errato. Una riduzione del 50%, seguita da una del 10% e da una del 20%, non equivale a ridurre la garanzia dell’80% della base iniziale. Ogni percentuale successiva si applica all’importo residuo dopo la riduzione precedente.
Prima di chiedere l’emissione, è utile predisporre un foglio di calcolo interno con base, percentuale iniziale, riduzioni ammesse, ordine di applicazione e importo finale. Il valore deve poi essere confrontato con il disciplinare e con l’eventuale schema predisposto dalla stazione appaltante.
Quanto deve durare la garanzia provvisoria
La regola ordinaria prevede un’efficacia di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono però richiedere una durata maggiore o minore in relazione alla durata presumibile della procedura. Non esiste, nel testo vigente dell’articolo 106, un limite massimo generale di 365 giorni applicabile a ogni gara.
La data iniziale e quella finale devono essere coerenti con il termine di presentazione dell’offerta. Una polizza emessa in anticipo non deve lasciare scoperta una parte del periodo richiesto; una scadenza calcolata in modo approssimativo può determinare una durata inferiore a quella prevista dagli atti.
Impegno al rinnovo
Il bando può prescrivere che l’offerta sia accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, quando alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Se questo impegno è richiesto, deve comparire nel documento con formulazione coerente e per la durata indicata negli atti.
Non va confuso il rinnovo richiesto durante la procedura con una proroga automatica e indefinita. La durata e le modalità dipendono dalla clausola, dalla richiesta della stazione appaltante e dal quadro di gara.
Quando viene svincolata o perde efficacia
Per l’aggiudicatario, la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Da quel momento la tutela dell’esecuzione è affidata alla garanzia definitiva e alle altre coperture previste per il contratto.
Per i non aggiudicatari, la stazione appaltante provvede allo svincolo con la comunicazione dell’aggiudicazione. In ogni caso, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dall’aggiudicazione. È opportuno conservare la comunicazione e verificare che eventuali vincoli o annotazioni siano effettivamente chiusi dal garante o dall’ente presso cui è stata costituita la cauzione.
Cauzione o fideiussione: le due forme possibili
Costituzione come cauzione
La cauzione può essere costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso imprese autorizzate all’attività bancaria. Il Codice prevede l’utilizzo esclusivo del bonifico o di altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente.
Questa forma vincola direttamente una somma. La ricevuta di pagamento, tuttavia, deve essere idonea a dimostrare la costituzione a favore del corretto beneficiario e per la specifica procedura; una semplice disposizione non eseguita o priva di riferimenti può non essere sufficiente.
Costituzione come fideiussione
La fideiussione evita il deposito diretto dell’intero importo presso la stazione appaltante, ma richiede l’istruttoria del garante. Possono rilasciarla le banche, le imprese di assicurazione abilitate al ramo cauzione e gli intermediari finanziari ammessi dalla normativa, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 106.
L’emittente valuta il rischio e può richiedere documenti economici, societari e relativi alla gara. La disponibilità di tutti i documenti non determina automaticamente l’emissione: la decisione dipende dalle politiche assuntive, dalla valutazione del richiedente e dalle caratteristiche della garanzia.
Firma digitale e verifica telematica
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l’emittente oppure gestita attraverso le piattaforme conformi previste dalla norma. Il controllo non consiste nel verificare soltanto che il file si apra o mostri una firma: occorre accertare la validità della firma, l’identità del firmatario e l’esistenza della garanzia presso il garante.
La conferma deve essere richiesta attraverso recapiti ufficiali reperiti negli albi e negli elenchi delle Autorità, evitando di utilizzare come unica fonte numeri, indirizzi o collegamenti presenti nel documento ricevuto. IVASS e ANAC pubblicano indicazioni operative e riferimenti per controllare i soggetti abilitati e l’autenticità delle polizze.
Clausole essenziali della fideiussione provvisoria
La fideiussione deve contenere le clausole richieste dal Codice e dalla documentazione di gara. L’articolo 106 prevede espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione prevista dall’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il documento deve inoltre essere conforme allo schema tipo richiamato dall’articolo 106 e alle prescrizioni della singola procedura. Poiché il D.M. 193/2022 è stato adottato sotto il precedente Codice, è prudente utilizzare il modello indicato dagli atti di gara e verificare eventuali adattamenti richiesti dal nuovo quadro normativo, senza modificare autonomamente le clausole.
Beneficiario, contraente, importo, procedura, lotto, CIG, durata e impegno al rinnovo devono essere coerenti tra loro. Un modello formalmente corretto ma riferito a un’altra gara non soddisfa la richiesta.
Documenti da preparare per richiedere la fideiussione
La documentazione varia in base al garante e al profilo del richiedente. Per impostare correttamente la pratica servono almeno gli atti che definiscono il contenuto della garanzia:
- bando o lettera di invito;
- disciplinare di gara e relativi allegati;
- eventuale schema di garanzia richiesto dalla stazione appaltante;
- identificativi della procedura, CIG e lotto;
- valore di riferimento e percentuale richiesta;
- termine di presentazione dell’offerta e durata della garanzia;
- composizione di ATI, RTI o consorzio, quando presente;
- certificazioni e documenti utilizzati per le riduzioni.
Il garante può richiedere inoltre visura camerale, documenti dei rappresentanti, bilanci, dichiarazioni fiscali, situazione finanziaria, informazioni sulle esposizioni e altri elementi necessari all’istruttoria. L’elenco non è identico per tutte le compagnie o per tutte le imprese.
Garanzia provvisoria per ATI, RTI e consorzi
In caso di raggruppamento temporaneo, anche non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di tutte le imprese partecipanti. Il documento deve riflettere la composizione dichiarata nell’offerta e non limitarsi alla sola mandataria, salvo quanto espressamente previsto dalla disciplina e dagli atti applicabili.
Anche le riduzioni richiedono un controllo specifico. La riduzione del 50% è prevista per raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Per le altre certificazioni occorre verificare le condizioni poste dalla legge e dal disciplinare, evitando di estendere automaticamente il beneficio dell’impresa capogruppo a tutti i componenti.
Prima dell’emissione è opportuno confrontare denominazioni, codici fiscali e ruoli con la domanda di partecipazione. Una variazione della composizione o un errore nella ragione sociale deve essere segnalato immediatamente al garante e valutato prima del caricamento dell’offerta.
Soccorso istruttorio: quando un errore può essere sanato
L’articolo 101 consente di sanare la mancata presentazione della garanzia provvisoria mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. La norma non autorizza a creare dopo la scadenza una garanzia che prima non esisteva.
Il limite temporale è decisivo anche quando la garanzia è incompleta o di importo insufficiente: non bisogna confidare nel soccorso istruttorio per integrare ex post una copertura costituita in modo sostanzialmente inadeguato. La sanabilità concreta dipende dal tipo di irregolarità, dalla data di formazione del documento e dalla disciplina della gara.
L’approccio più prudente è considerare il termine di presentazione dell’offerta come il momento entro cui la garanzia deve essere già validamente costituita. Correzioni, appendici o sostituzioni devono essere valutate prima della scadenza, con il garante e con i professionisti che seguono la procedura quando necessario.
Errori nella garanzia provvisoria da evitare
Applicare la normativa sbagliata
L’uso di un modello fondato esclusivamente sull’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 può produrre riferimenti superati. Prima di emettere il documento occorre verificare se la procedura è regolata dal D.Lgs. 36/2023 o rientra ancora nel regime transitorio del precedente Codice.
Calcolare l’importo sulla base errata
Il 2% non va applicato automaticamente all’importo che l’operatore ritiene più rappresentativo. La base è il valore indicato nel bando o nell’invito e può dipendere dal lotto, dalla struttura della procedura e dalle indicazioni della stazione appaltante.
Usare una percentuale diversa da quella richiesta
La stazione appaltante può indicare una misura compresa tra l’1% e il 4% nel regime ordinario. Presentare il 2% quando gli atti richiedono il 4%, oppure ridurre autonomamente all’1%, genera un importo non conforme.
Cumulare il 30% ISO e il 50% PMI
Le due riduzioni sono alternative. Applicarle entrambe riduce eccessivamente la garanzia e non trova supporto nell’articolo 106.
Applicare riduzioni a una garanzia sotto soglia
Nel regime dell’articolo 53, dopo il correttivo del 2024, le riduzioni dell’articolo 106, comma 8, non si applicano. L’importo massimo dell’1% non è una base da diminuire automaticamente con ISO, PMI o altri titoli.
Indicare beneficiario, CIG o lotto sbagliati
Una polizza autentica può essere comunque inutilizzabile se garantisce un’amministrazione diversa, un CIG errato o un lotto differente. Tutti gli identificativi devono essere confrontati con gli atti e con la domanda di partecipazione.
Omettere un’impresa del raggruppamento
La garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del RTI. L’omissione di un componente o l’uso di una composizione non aggiornata richiedono una verifica immediata.
Prevedere una durata insufficiente
La garanzia deve coprire almeno il periodo richiesto. Calcolare i giorni dalla data di emissione anziché dalla presentazione dell’offerta, oppure ignorare una durata diversa prevista dal bando, può lasciare un intervallo scoperto.
Dimenticare l’impegno al rinnovo
Quando il disciplinare lo richiede, l’impegno del garante deve essere presente. Non è sufficiente presumere che la compagnia o la banca accetterà una proroga futura.
Usare un garante non abilitato o non verificare la polizza
La presenza di un logo, di una firma o di un numero di polizza non dimostra da sola l’autenticità. Occorre controllare l’emittente negli albi ufficiali, verificare l’abilitazione al rilascio della garanzia e confermarne l’esistenza attraverso i canali ufficiali.
Creare o integrare la garanzia dopo la scadenza
Il soccorso istruttorio non deve essere considerato uno strumento per costituire ex novo la garanzia dopo il termine. Il documento sanante deve avere data certa anteriore alla scadenza dell’offerta nei casi previsti dall’articolo 101.
Confondere garanzia provvisoria e garanzia definitiva
Le due garanzie hanno importo, durata, funzione e momento di utilizzo diversi. Allegare il documento sbagliato o usare lo schema della definitiva per la fase di partecipazione non soddisfa la richiesta della gara.
Differenza tra garanzia provvisoria e definitiva
La garanzia provvisoria riguarda la fase di gara e gli eventi che possono impedire la conclusione del contratto dopo la proposta di aggiudicazione. La garanzia definitiva viene costituita dall’aggiudicatario prima della sottoscrizione e tutela l’amministrazione durante l’esecuzione.
Anche il calcolo cambia. La provvisoria segue l’articolo 106 o, sotto soglia, l’articolo 53. La definitiva segue l’articolo 117, con regole proprie su percentuale, ribasso, durata e svincolo. Le riduzioni possono richiamare criteri comuni, ma vanno applicate sul corretto importo di partenza e nel regime pertinente.
La sottoscrizione del contratto determina lo svincolo automatico della provvisoria dell’aggiudicatario; non sostituisce la necessità di avere già costituito la definitiva quando richiesta.
Checklist prima di presentare l’offerta
- Verificare il Codice applicabile e l’eventuale regime transitorio.
- Controllare se la garanzia provvisoria è richiesta dagli atti.
- Individuare la base di calcolo corretta per procedura o lotto.
- Applicare la percentuale indicata nel bando o nell’invito.
- Distinguere il regime ordinario da quello sotto soglia.
- Calcolare le riduzioni ammesse in ordine sequenziale.
- Documentare i requisiti utilizzati per ogni riduzione.
- Verificare beneficiario, contraente, CIG, lotto e importo.
- Controllare la copertura di tutte le imprese del raggruppamento.
- Verificare durata, decorrenza e impegno al rinnovo.
- Controllare clausole obbligatorie, schema e firma digitale.
- Confermare l’autenticità attraverso i canali ufficiali dell’emittente.
- Conservare il file originale, le ricevute e la documentazione di verifica.
- Completare ogni correzione prima del termine di presentazione dell’offerta.
Richiedere una valutazione prima dell’emissione
Per predisporre una fideiussione provvisoria servono almeno il bando o la lettera di invito, il disciplinare, l’eventuale schema richiesto, il CIG, il lotto, l’importo da garantire, la durata e i dati completi dell’operatore economico. In presenza di RTI occorre fornire anche la composizione del raggruppamento e i dati di ciascun partecipante.
e-Fideiussioni.it può esaminare preliminarmente la documentazione utile alla richiesta e verificare se la pratica presenta gli elementi necessari per essere sottoposta a una compagnia. La valutazione non equivale all’emissione della polizza, non sostituisce il controllo della stazione appaltante e non garantisce l’esito della gara.
Contatta e-Fideiussioni.it indicando nel messaggio il termine della gara, il CIG, l’importo richiesto e la forma di partecipazione.
Domande frequenti sulla garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria è sempre obbligatoria?
No. Nel regime ordinario dell’articolo 106 accompagna l’offerta quando richiesta. Nelle procedure dell’articolo 50, l’articolo 53 stabilisce di regola che non venga richiesta e consente l’eccezione solo per le procedure delle lettere c), d) ed e), in presenza di particolari esigenze motivate.
Qual è la percentuale ordinaria della garanzia provvisoria?
La misura ordinaria è il 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. La stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all’1% o aumentarla fino al 4%.
Quanto vale la garanzia provvisoria sotto soglia?
Quando è richiesta nel regime dell’articolo 53, non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto.
Le riduzioni si applicano anche sotto soglia?
No. Il comma 4-bis dell’articolo 53 esclude l’applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, alle garanzie provvisorie e definitive del regime sotto soglia.
La riduzione ISO del 30% e quella PMI del 50% si possono sommare?
No. Sono alternative. L’operatore applica quella pertinente, mentre le ulteriori riduzioni ammesse dalla norma vengono calcolate in sequenza sull’importo residuo.
Come si calcolano più riduzioni?
Ogni riduzione successiva si applica all’importo ottenuto dopo la precedente. Non si sommano semplicemente le percentuali per sottrarle tutte dalla base iniziale.
Quanto dura la garanzia provvisoria?
Nel regime ordinario deve essere efficace per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, salvo che il bando o l’invito richiedano una durata maggiore o minore in relazione alla procedura.
È sempre necessario l’impegno al rinnovo?
No. È necessario quando il bando o l’invito lo prescrivono per il caso in cui alla scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Quando si svincola la garanzia dell’aggiudicatario?
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Quando perde efficacia per i non aggiudicatari?
La stazione appaltante provvede allo svincolo con la comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia perde comunque efficacia entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Chi può rilasciare una fideiussione provvisoria?
Possono rilasciarla i soggetti ammessi dalla normativa, tra cui banche, imprese di assicurazione abilitate al ramo cauzione e intermediari finanziari autorizzati. L’abilitazione e l’autenticità devono essere controllate negli elenchi e attraverso i recapiti ufficiali.
Una garanzia mancante può essere presentata con il soccorso istruttorio?
Può essere sanata nei casi previsti dall’articolo 101 soltanto mediante un documento avente data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. Non è possibile creare dopo la scadenza una garanzia che prima non esisteva.
