1. Normativa e Obblighi Legali
L’introduzione della polizza assicurativa obbligatoria per eventi catastrofali è stata sancita in Italia dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1 commi 101-111). Questa normativa impone a tutte le imprese con sede legale in Italia, comprese quelle estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale, l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali. L’obbligo si applica a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.), indipendentemente dalla loro dimensione, con l’obiettivo di garantire protezione anche alle realtà più piccole, spesso prive di adeguata copertura assicurativa e maggiormente vulnerabili.
Esenzioni
La normativa esclude alcune categorie specifiche. Non sono soggette all’obbligo le imprese agricole (art. 2135 c.c.), che già beneficiano di un Fondo mutualistico nazionale per le calamità nel settore agricolo. Inoltre, non possono accedere a questa copertura le imprese i cui beni immobili presentino abusi edilizi o siano privi delle necessarie autorizzazioni urbanistiche. Questa esclusione è stata introdotta per evitare di incentivare indirettamente la regolarizzazione di strutture abusive.
Termini di Entrata in Vigore
Inizialmente previsto per il 1° gennaio 2025, l’obbligo è stato posticipato al 31 marzo 2025 con il Decreto “Milleproroghe” (convertito con Legge 24 febbraio 2025, n. 15). Per le imprese appartenenti ai settori della pesca e dell’acquacoltura, è stata concessa una proroga ulteriore fino al 31 dicembre 2025. Parallelamente, il Decreto interministeriale MIMIT-MEF n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, ha delineato nel dettaglio l’ambito applicativo della norma, le condizioni di polizza e le modalità operative. Un’ulteriore innovazione è rappresentata dall’introduzione di un portale IVASS per la comparazione delle offerte delle compagnie assicurative, ispirato al modello già in uso per l’RC Auto. Questo strumento è finalizzato a migliorare la trasparenza e favorire la concorrenza nel mercato delle polizze catastrofali.
Obblighi per le Compagnie Assicurative
Parallelamente all’obbligo imposto alle imprese, la normativa prevede che le compagnie assicurative abilitate al ramo danni 8 (incendio ed elementi naturali) siano tenute a offrire questa copertura senza possibilità di rifiuto immotivato. Nei limiti della propria capacità di assunzione del rischio e dei requisiti di solvibilità, le compagnie devono garantire la stipula della polizza su richiesta dell’impresa interessata. Eventuali dinieghi ingiustificati o pratiche elusive dell’obbligo a contrarre sono soggetti a sanzioni amministrative che variano da un minimo di 200.000 euro fino a un massimo di 1 milione di euro, come stabilito dal quadro normativo e successivamente confermato nel DM attuativo. Per mitigare l’esposizione al rischio catastrofale, le compagnie possono adempiere all’obbligo anche attraverso strumenti di coassicurazione, riassicurazione o consorzi tra imprese assicurative.
Sanzioni e Conseguenze per le Imprese Inadempienti
La normativa non prevede sanzioni pecuniarie dirette per le imprese che non stipulano la polizza, ma introduce penalizzazioni indirette di natura finanziaria. In base all’art. 1, comma 102 della Legge 213/2023, la mancata sottoscrizione della polizza sarà un elemento determinante nella concessione di sovvenzioni, agevolazioni fiscali e altri sostegni pubblici, anche se non direttamente connessi a eventi calamitosi. Di conseguenza, un’impresa sprovvista di questa copertura potrebbe vedersi negare contributi statali, finanziamenti a condizioni agevolate o fondi destinati alla ricostruzione post-calamità.
Sebbene questa misura non si configuri come una sanzione diretta, il suo impatto può essere significativo: un’impresa non assicurata rischia di trovarsi esclusa da eventuali forme di sostegno pubblico in caso di necessità. Questo meccanismo, basato su un approccio di tipo “carrot and stick” (incentivi e disincentivi), mira a rendere la stipula della polizza economicamente più conveniente rispetto al rischio di restare senza copertura e dover fronteggiare un evento catastrofale senza il supporto dello Stato.
A partire dal 2025, l’assicurazione non sarà solo un obbligo normativo, ma un prerequisito essenziale per mantenere la piena eleggibilità a benefici pubblici in caso di calamità. Al momento, per i privati cittadini non è previsto un obbligo analogo, ma è in corso un dibattito politico sulla possibilità di estendere questa misura anche alle famiglie nel prossimo futuro.
2. Copertura e Benefici della Polizza
La polizza assicurativa obbligatoria tutela le imprese dai danni materiali subiti da specifici beni a seguito di eventi catastrofali di origine naturale. Di seguito vengono dettagliati i rischi coperti, quelli esclusi e i limiti di indennizzo previsti.
Eventi Coperti
La copertura assicurativa include i principali eventi naturali classificati come “catastrofali” dal legislatore. Secondo il Decreto Ministeriale attuativo (art. 3), la polizza deve obbligatoriamente coprire i danni derivanti da:
- Terremoti (sismi): movimenti bruschi della crosta terrestre rilevati dall’INGV.
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fenomeni che comportano l’uscita dei corsi d’acqua dagli argini o dai bacini, con possibili colate di fango e detriti.
- Frane: smottamenti di terreno o rocce lungo pendii.
Sono esclusi altri eventi naturali, anche se potenzialmente dannosi, che non rientrano nella definizione legislativa di “evento catastrofale” per le imprese. Tra questi rientrano grandine, trombe d’aria o marine, mareggiate, nubifragi improvvisi (flash flood) e maremoti/tsunami. Tali eventi possono essere coperti tramite garanzie facoltative offerte dal mercato, ma non rientrano nella copertura minima obbligatoria stabilita per legge.
La scelta di escluderli deriva dal fatto che alcuni di questi fenomeni sono già tutelati da altre tipologie di polizze, oppure sono considerati meno sistemici rispetto agli eventi inclusi. Inoltre, il Decreto attuativo stabilisce che una sequenza di fenomeni collegati tra loro, verificatisi entro un intervallo massimo di 72 ore, viene trattata come un unico evento catastrofale ai fini della franchigia e del massimale. Questa previsione evita che uno stesso disastro naturale frammentato nel tempo generi più scoperti a carico dell’assicurato.
Beni Assicurati
La polizza copre esclusivamente i beni materiali dell’impresa iscritti nell’attivo di bilancio, nella categoria delle immobilizzazioni materiali (art. 2424 c.c., Attivo B-II, voci 1, 2 e 3). In particolare, l’assicurazione deve comprendere:
- Terreni e fabbricati: stabilimenti, uffici, capannoni industriali e terreni di proprietà.
- Impianti e macchinari: macchinari industriali e impianti produttivi fissi.
- Attrezzature industriali e commerciali: strumenti, arredi e macchinari operativi utilizzati nell’attività.
Restano invece esclusi dalla copertura obbligatoria:
- Beni mobili non durevoli o destinati alla vendita: magazzini, scorte di merci e attivo circolante. Tali beni non rientrano tra le immobilizzazioni di bilancio e sono generalmente coperti da polizze separate, come le assicurazioni stock o quelle per i beni in magazzino.
- Veicoli aziendali e mezzi di trasporto: il Decreto non prevede l’obbligo di assicurazione per questi beni, che restano coperti da polizze specifiche, come quelle per flotte aziendali.
Un aspetto importante è che l’obbligo riguarda tutti i beni materiali impiegati nell’attività, indipendentemente dalla proprietà dell’impresa. Questo significa che, se un’azienda opera in un edificio in locazione o utilizza macchinari in leasing, sarà comunque tenuta ad assicurare tali beni, in quanto essenziali per la continuità operativa. L’obbligo di copertura si estende quindi a tutti i beni strumentali funzionali all’attività dell’impresa, a prescindere dal titolo giuridico di possesso, purché ne abbia la responsabilità d’uso.
Restano esclusi gli immobili con irregolarità urbanistiche o abusi edilizi. Il Decreto conferma che tali beni non possono essere assicurati ai fini dell’obbligo, per evitare di tutelare costruzioni non a norma e in linea con la politica pubblica di non incentivare l’abusivismo edilizio.
Danni Coperti ed Esclusioni
La polizza risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a causa degli eventi catastrofali coperti. In particolare, copre i costi di riparazione, ricostruzione o rimpiazzo delle strutture danneggiate da terremoti, alluvioni e frane.
Sono invece esclusi dalla copertura:
- Danni non direttamente causati dall’evento: se, durante l’evacuazione successiva a un terremoto, si verificano atti di sciacallaggio o furti di macchinari, questi non saranno coperti, poiché non conseguenza diretta del sisma, ma di un’azione umana successiva. Per tali perdite, esistono polizze furto o coperture per danni indiretti.
- Danni indiretti o consequenziali: la polizza non indennizza il fermo produzione, la perdita di ricavi o il mancato guadagno dovuto all’interruzione dell’attività. Tali rischi possono essere coperti con estensioni facoltative, come le polizze business interruption.
- Danni a terzi: se un bene aziendale danneggiato causa danni a proprietà confinanti, questi non rientrano nella polizza obbligatoria, ma richiedono una copertura RC specifica.
Il Decreto attuativo prevede inoltre una serie di esclusioni tassative, tra cui:
- Danni da conflitti armati o guerre
- Danni derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio
- Contaminazioni radioattive o chimiche
- Sinistri dovuti a condotte umane attive e non a cause naturali
Queste esclusioni sono in linea con le polizze property tradizionali e limitano la copertura ai soli rischi naturali. eventuali limitazioni aggiuntive applicate dalle compagnie assicurative devono essere dichiarate e rese comparabili attraverso il portale IVASS.
Limiti di Indennizzo e Franchigie
La normativa stabilisce che la polizza catastrofale deve operare secondo il principio del primo rischio assoluto, senza applicare la regola proporzionale in caso di sotto-assicurazione. Questo significa che l’assicuratore risponderà per i danni effettivi subiti, fino alla somma assicurata, senza riduzioni proporzionali.
È comunque previsto un limite massimo del 15% per scoperti e franchigie, garantendo così che almeno l’85% del danno sia indennizzato. Per le imprese di grandi dimensioni, definite dal DM sulla base di criteri economici e occupazionali, è consentita una negoziazione più ampia sulle condizioni di copertura.
Il DM stabilisce una struttura a fasce per il livello minimo di indennizzo:
- Polizze con somma assicurata fino a 1 milione di euro → copertura al 100% senza scoperti fissi.
- Polizze con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro → indennizzo minimo garantito del 70% (con massimo 30% di scoperto a carico dell’assicurato).
- Polizze oltre 30 milioni di euro → condizioni di indennizzo liberamente pattuite tra le parti.
In ogni caso, le condizioni devono essere trasparenti e pubblicate nel portale IVASS.
Benefici per l’Impresa Assicurata
La copertura obbligatoria offre diversi vantaggi concreti:
- Maggiore stabilità finanziaria: garantisce un risarcimento contrattualmente definito, riducendo la dipendenza da aiuti pubblici post-evento, spesso tardivi e parziali.
- Continuità operativa: la liquidazione anticipata del 30% dell’indennizzo consente di avviare subito le operazioni di ripristino.
- Indennizzo a valore di rimpiazzo: il calcolo dell’indennizzo è basato sul costo di ricostruzione a nuovo o sul rimpiazzo con beni equivalenti, evitando svalutazioni dovute all’ammortamento.
Prima dell’introduzione dell’obbligo, solo il 5% delle imprese italiane risultava assicurato contro terremoti e alluvioni. Con questa riforma, si riduce drasticamente il rischio di perdite economiche totali a seguito di eventi estremi.
3. Aspetti Economici e Finanziari
L’introduzione della polizza catastrofale obbligatoria solleva diverse questioni economico-finanziarie, tra cui il costo dei premi, la gestione dei risarcimenti e il ruolo dell’intervento pubblico nel sostenere il mercato assicurativo. In questa sezione vengono analizzati i costi previsti per le imprese, le modalità di risarcimento dei danni e il ruolo di SACE S.p.A. come garante pubblico del sistema.
Costo della Polizza e Determinazione del Premio
Il premio assicurativo non è fisso, ma viene calcolato in base al rischio specifico di ciascuna impresa. Il Decreto attuativo (art. 4) stabilisce che le tariffe devono essere proporzionali al rischio, considerando diversi fattori tecnico-attuariali:
- Localizzazione geografica dei beni: poiché l’Italia presenta zone con livelli di pericolosità sismica e idrogeologica differenti, un’azienda situata in un’area ad alto rischio (es. zona sismica 1 o aree soggette a frequenti alluvioni) pagherà un premio più elevato rispetto a una localizzata in una zona a basso rischio.
- Vulnerabilità e qualità costruttiva dei beni: edifici antisismici, impianti dotati di protezioni contro alluvioni o beni strutturalmente resilienti possono beneficiare di premi ridotti. Il decreto incentiva l’adozione di misure di prevenzione, riconoscendo il valore della mitigazione del rischio.
- Esposizione e concentrazione del rischio: un’impresa di grandi dimensioni con molteplici siti assicurati o un elevato valore patrimoniale potrebbe ottenere condizioni differenziate (ad esempio, tassi più bassi su grandi capitali, ma con franchigie più elevate). Anche fattori come la storia dei sinistri e la tipologia di settore influenzano il premio.
- Aggiornamento periodico delle tariffe: i parametri di rischio possono variare nel tempo, ad esempio a seguito di aggiornamenti delle mappe sismiche o dell’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi dovuti al cambiamento climatico. Le tariffe saranno quindi adeguate periodicamente in base all’evoluzione dei dati storici e delle conoscenze scientifiche.
L’assenza di un meccanismo mutualistico nazionale (ad eccezione del supporto di SACE) può determinare variazioni significative nei costi della copertura assicurativa, con un impatto maggiore nelle aree ad alto rischio e a minore sviluppo economico. Secondo un’analisi del Centro Studi di Unimpresa, il costo annuale della polizza per una piccola impresa potrebbe aggirarsi intorno ai 12.000 euro, mentre per le grandi imprese potrebbe superare i 30.000 euro annui. Tuttavia, questi valori sono puramente indicativi e soggetti a variazioni: un’azienda situata in una zona a basso rischio avrà costi significativamente inferiori.
Confindustria ha espresso preoccupazione per il possibile impatto negativo sui territori a maggiore esposizione a disastri naturali, temendo che premi troppo elevati possano disincentivare gli investimenti industriali: “Potrebbe accadere che nei territori con un rischio elevato gli imprenditori smettano di investire… Significherebbe desertificare intere aree del Paese, cosa che non possiamo permetterci”, ha dichiarato un rappresentante dell’associazione.
Per mitigare questi effetti, il ruolo del supporto pubblico è cruciale. La presenza di SACE come riassicuratore dovrebbe evitare che i costi diventino proibitivi, mentre la concorrenza tra le compagnie, favorita dal portale IVASS per la comparazione delle offerte, aiuterà le imprese a trovare polizze più vantaggiose a parità di condizioni.
Modalità di Risarcimento e Gestione dei Sinistri
In caso di evento catastrofale, la liquidazione dei danni seguirà procedure innovative introdotte dalla nuova normativa. L’indennizzo sarà calcolato sul costo di ripristino dei beni danneggiati, secondo i seguenti criteri:
- Immobili: ricostruzione integrale.
- Impianti e macchinari: rimpiazzo con equivalenti nuovi.
- Terreni: ripristino allo stato pre-evento.
L’impresa dovrà presentare una perizia dei danni e la documentazione dei costi di ripristino, ma grazie al principio del primo rischio assoluto, non subirà riduzioni per sottoassicurazione. Se il valore assicurato è inferiore a quello reale, l’indennizzo sarà comunque corrisposto fino al massimale, senza applicazione della regola proporzionale.
Una delle novità più significative è l’obbligo di versamento di un acconto pari al 30% dell’importo stimato subito dopo la quantificazione del danno. Questa misura garantisce liquidità immediata per permettere all’impresa di avviare le operazioni di emergenza e ripristino, come la rimozione di detriti, la messa in sicurezza dei locali e il noleggio di macchinari temporanei.
Il saldo finale sarà erogato successivamente, seguendo le procedure peritali standard, ma il legislatore ha voluto accelerare l’accesso ai fondi per agevolare la ripresa economica post-disastro.
Per sinistri di entità elevata, il DM consente la presenza di scoperti a carico dell’assicurato: fino a 30 milioni di euro, lo scoperto massimo è fissato al 30%, mentre oltre tale soglia la percentuale è liberamente pattuita tra le parti. In ogni caso, almeno il 70% dei danni sarà rimborsato.
Dal punto di vista finanziario, questa struttura consente alle imprese di ridurre l’impatto patrimoniale di un evento catastrofale e migliorare la loro resilienza economica. Sapendo di poter contare su risarcimenti certi, le aziende potranno anche accedere più facilmente a finanziamenti ponte, poiché le banche saranno più propense a concedere credito emergenziale se il rimborso è garantito da una polizza assicurativa.
Ruolo di SACE S.p.A. e Copertura Pubblica
Un elemento chiave del nuovo sistema è il coinvolgimento di SACE S.p.A., società controllata dallo Stato, nel ruolo di riassicuratore di ultima istanza per i rischi catastrofali. La normativa autorizza SACE a coprire fino al 50% del rischio assunto dalle compagnie assicurative, garantendo loro un rimborso parziale degli indennizzi in caso di sinistri di grande entità.
Il DM attuativo include uno schema di convenzione con cui SACE definirà i termini delle riassicurazioni. Per il triennio 2024-2026, la capacità annua di riassicurazione pubblica è fissata a 5 miliardi di euro, con possibilità di revisione per gli anni successivi.
Le obbligazioni di SACE in questo ruolo sono garantite dallo Stato in modo esplicito e irrevocabile, senza diritto di rivalsa. In caso di catastrofi su larga scala, il supporto finanziario statale assicurerà la copertura della quota di rischio assunta da SACE, analogamente a quanto avviene in Francia con la Caisse Centrale de Réassurance.
Questo meccanismo pubblico-privato offre diversi vantaggi:
- Maggiore capacità assicurativa: le compagnie possono assumere più rischi, sapendo di poter contare su SACE per le eccedenze.
- Contenimento dei costi per le imprese: la presenza di un riassicuratore pubblico riduce l’esposizione delle compagnie e, di conseguenza, i premi richiesti alle aziende.
- Garanzia di solidità del sistema: anche in caso di eventi eccezionali, i risarcimenti saranno onorati, evitando il rischio di insolvenza delle compagnie.
Oltre alla riassicurazione pubblica, il governo sta valutando la creazione di un Fondo mutualistico presso l’IVASS e la possibilità di coassicurazione tra più compagnie per distribuire il rischio.
La presenza dello Stato attraverso SACE garantisce la sostenibilità del mercato assicurativo catastrofale, riducendo il rischio sistemico e stabilizzando i costi per le imprese nel medio-lungo termine.
4. Implicazioni per le Imprese
L’introduzione di un’obbligatorietà assicurativa così ampia ha un impatto significativo sulla gestione aziendale. Vediamo le principali implicazioni per le imprese, analizzando gli effetti sulla continuità operativa, la gestione del rischio, i vantaggi ottenibili e le criticità da affrontare.
Gestione del Rischio e Continuità Operativa
L’obbligo di stipulare una polizza catastrofale spinge le imprese italiane a sviluppare un approccio più strutturato alla gestione dei rischi ambientali. La necessità di assicurarsi comporta, innanzitutto, una maggiore consapevolezza del proprio profilo di rischio: le aziende dovranno valutare attentamente la vulnerabilità dei propri siti produttivi rispetto a terremoti, alluvioni, frane e altri eventi naturali, sia per scegliere la copertura più adeguata, sia per ridurre i premi adottando misure di prevenzione.
Questa nuova prospettiva può incentivare investimenti in mitigazione del rischio, come il miglioramento della resistenza sismica degli edifici, l’installazione di sistemi di drenaggio contro le alluvioni o la definizione di piani di emergenza. Tali interventi, oltre a ridurre il costo assicurativo, abbassano la probabilità di subire danni ingenti. In questo senso, l’obbligo assicurativo diventa anche un meccanismo di prevenzione: le aziende che investono nella sicurezza potranno beneficiare di condizioni economiche più favorevoli.
Avere una polizza attiva significa, inoltre, disporre di un piano finanziario già pronto in caso di calamità. In passato, molte PMI colpite da eventi disastrosi, prive di copertura assicurativa, si sono trovate costrette a chiudere. Con la nuova normativa, invece, le imprese potranno accedere rapidamente ai risarcimenti, compreso l’anticipo del 30% dell’indennizzo, permettendo loro di riprendere l’attività in tempi più brevi. Questo ridurrà il fermo produttivo e contribuirà a tutelare posti di lavoro e filiere industriali locali, con effetti positivi anche a livello sociale.
Dal punto di vista della governance aziendale, la polizza catastrofale dovrà essere integrata nella strategia di risk management. I consigli di amministrazione e i dirigenti saranno chiamati a monitorare la conformità all’obbligo, a negoziare condizioni vantaggiose con le compagnie assicurative e a integrare le coperture con le procedure operative di emergenza. Inoltre, la presenza di una polizza di questo tipo potrebbe migliorare il rapporto con gli istituti di credito: un’azienda assicurata contro i rischi catastrofali presenta minori probabilità di default in caso di calamità, il che potrebbe tradursi in una migliore valutazione creditizia e in condizioni più favorevoli per l’accesso ai finanziamenti.
L’assicurazione obbligatoria non sarà solo un onere amministrativo, ma diventerà un elemento essenziale della gestione d’impresa, al pari della sicurezza sul lavoro, contribuendo a rendere il sistema produttivo più resiliente di fronte ai disastri naturali.
Vantaggi Competitivi e Opportunità
Sebbene inizialmente possa essere percepita come un costo aggiuntivo, l’assicurazione catastrofale può offrire vantaggi competitivi alle imprese che la sanno sfruttare strategicamente.
Avere una copertura assicurativa consente di pianificare investimenti con maggiore sicurezza, anche in aree ad alto rischio, poiché parte dell’incertezza finanziaria viene trasferita all’assicurazione. In caso di calamità su vasta scala, come un’alluvione che colpisce un intero distretto industriale, le aziende assicurate potranno riprendersi più velocemente rispetto a quelle prive di copertura, guadagnando un vantaggio competitivo nella ripresa delle attività e nella riconquista delle quote di mercato.
L’obbligo assicurativo potrebbe anche favorire l’innovazione nel settore, spingendo le compagnie a sviluppare prodotti più personalizzati, con servizi aggiuntivi come consulenze sulla prevenzione e piani di continuità operativa. Inoltre, le piccole imprese, spesso meno coperte in passato, avranno accesso a una rete di sicurezza che le renderà più affidabili anche nei confronti di clienti e fornitori.
Ad esempio, un’azienda fornitrice con una copertura contro le calamità potrebbe risultare più appetibile per un committente estero, che vedrebbe nella polizza una garanzia sulla continuità delle forniture, anche in caso di eventi estremi. Questo potrebbe portare a una maggiore attenzione, nel mercato, alla gestione dei rischi, analogamente a quanto già avviene per la sostenibilità ambientale e la sicurezza sul lavoro.
La trasparenza del mercato assicurativo, garantita dall’IVASS tramite il portale comparativo, permetterà alle imprese di selezionare le polizze migliori in termini di costo e condizioni contrattuali. Inoltre, la diffusione dell’assicurazione nel sistema produttivo potrebbe ridurre nel tempo la spesa pubblica per le emergenze, liberando risorse per investimenti in prevenzione infrastrutturale, con benefici per l’intero sistema economico.
Criticità e Oneri per le Imprese
Nonostante i vantaggi, l’obbligo assicurativo comporta alcune criticità. La principale riguarda i costi: per alcune aziende, specialmente le PMI situate in zone ad alto rischio, la polizza rappresenterà un esborso rilevante. Pur trattandosi di un investimento nella sicurezza, sostenere premi annui di migliaia di euro potrebbe incidere significativamente sui bilanci, in particolare nei settori con margini di profitto ridotti.
Esiste anche il rischio che questi costi vengano trasferiti sui prezzi finali di prodotti e servizi, con un impatto sulla competitività. Se i premi risultassero eccessivamente onerosi in alcune aree, come le zone sismiche dell’Appennino o quelle soggette a inondazioni frequenti, potrebbero verificarsi effetti negativi sugli investimenti e sulla crescita economica locale. Per attenuare questo problema, il Governo sta valutando possibili soluzioni, come incentivi fiscali o meccanismi di mutualità territoriale.
Dal punto di vista burocratico, le imprese dovranno selezionare attentamente la polizza più adatta, comprendere termini tecnici spesso complessi (massimali, franchigie, esclusioni) e gestire eventuali sinistri. Questo potrebbe creare difficoltà per le aziende meno strutturate, aumentando la domanda di consulenza assicurativa da parte di broker e associazioni di categoria. Fortunatamente, l’uniformità delle condizioni minime imposta dalla legge e la supervisione dell’IVASS dovrebbero semplificare il mercato, riducendo il rischio di clausole vessatorie.
Un ulteriore aspetto critico è la gestione del rinnovo annuale della polizza: un’impresa che dovesse dimenticare di rinnovarla potrebbe perdere l’accesso a benefici pubblici o ritrovarsi scoperta in caso di sinistro. È probabile che vengano introdotti controlli periodici da parte degli enti preposti (Camere di Commercio, Protezione Civile) per verificare il rispetto dell’obbligo assicurativo.
Va inoltre considerato che la copertura obbligatoria riguarda solo i danni diretti ai beni aziendali. Perdite derivanti dal fermo attività non sono incluse nella polizza standard e richiedono un’assicurazione aggiuntiva per il business interruption. Alcuni imprenditori potrebbero scoprire questa limitazione solo al momento del sinistro, se non adeguatamente informati. Diventa quindi essenziale che le compagnie assicurative chiariscano questa distinzione in fase di sottoscrizione della polizza.
Infine, sebbene le compagnie siano obbligate a offrire la copertura catastrofale, potrebbero adottare strategie indirette di selezione della clientela, imponendo premi molto elevati ai rischi più alti. Il regolatore punta a contrastare tali pratiche attraverso la trasparenza delle tariffe e il ruolo calmieratore di SACE.
L’obbligo assicurativo rappresenta una trasformazione significativa per le imprese italiane: impone costi e oneri, ma offre anche una protezione indispensabile in un’epoca caratterizzata da eventi climatici estremi sempre più frequenti. Il successo della riforma dipenderà dalla capacità del sistema di bilanciare costi e benefici, garantendo equità e sostenibilità nel lungo termine.
5. Confronto con Altri Strumenti Assicurativi in Italia ed Europa
Per comprendere meglio la portata della polizza catastrofale obbligatoria introdotta in Italia, è utile confrontarla con i modelli assicurativi preesistenti nel nostro Paese e con le soluzioni adottate in altre nazioni europee. Questo confronto permette di evidenziare le peculiarità del nuovo sistema e di valutare eventuali margini di miglioramento.
Dal Modello Volontario a quello Obbligatorio: L’Evoluzione Italiana
Fino all’introduzione dell’obbligo nel 2025, la copertura dei rischi catastrofali per le imprese in Italia era esclusivamente volontaria. Solo una minoranza di aziende, generalmente di medie o grandi dimensioni, stipulava polizze All Risks con estensioni per terremoti e alluvioni, spesso integrate nelle polizze incendio. Tuttavia, la maggior parte delle PMI rimaneva scoperta, facendo affidamento, consapevolmente o meno, su eventuali interventi statali in caso di calamità eccezionali.
Nel settore agricolo, già da tempo esistevano strumenti specifici, come le polizze agevolate contro eventi meteorologici avversi e il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità in agricoltura. Tuttavia, per le imprese industriali e commerciali non era prevista alcuna misura simile. In caso di eventi catastrofici come i terremoti dell’Aquila (2009) e dell’Emilia (2012), o le alluvioni che hanno colpito diverse regioni, lo Stato ha stanziato fondi per la ricostruzione, ma sempre attraverso interventi straordinari, non sistematici e spesso insufficienti a coprire tutte le perdite.
Con la nuova normativa, il sistema cambia radicalmente: tutte le imprese devono dotarsi di una polizza standardizzata, creando un mercato assicurativo diffuso, simile a quello dell’RC Auto. A differenza del passato, in cui solo una minoranza di aziende si proteggeva volontariamente, ora tutte sono obbligate a farlo, colmando il cosiddetto insurance gap.
Le compagnie assicurative, già operanti nel ramo calamità naturali, hanno dovuto adeguare o creare nuovi prodotti conformi ai requisiti minimi fissati dal Decreto Ministeriale (DM). Entro 30 giorni dalla pubblicazione del DM, quindi entro la fine di marzo 2025, le polizze di nuova emissione dovevano rispettare le nuove condizioni minime.
Una differenza sostanziale rispetto alle polizze volontarie precedenti è che ora esistono parametri minimi comuni, come la copertura obbligatoria per determinati eventi e beni, e l’applicazione di uno scoperto massimo del 15%. Prima, le condizioni delle polizze variavano notevolmente tra le compagnie, rendendo difficile la comparazione e la scelta.
In sintesi, la polizza catastrofale obbligatoria rappresenta una nuova categoria assicurativa nel panorama italiano, con caratteristiche ibride tra settore pubblico e privato. Un paragone interessante può essere fatto con i consorzi assicurativi volontari, come il Pool per l’assicurazione terremoto, che in passato offriva una copertura limitata. Oggi il ruolo di pooling del rischio è in parte assunto dallo Stato tramite SACE, mentre le compagnie continuano a operare in regime di concorrenza per la sottoscrizione diretta delle polizze.
È importante sottolineare che la nuova copertura obbligatoria riguarda esclusivamente i danni diretti ai beni strumentali dell’impresa. Al contrario, molte polizze volontarie permettono coperture più ampie, includendo danni indiretti, perdita di profitto e copertura delle merci. Per una protezione completa, molte imprese dovranno integrare la polizza obbligatoria con assicurazioni aggiuntive, come le business interruption per il fermo attività o le coperture per le merci in magazzino.
Confronto con i Modelli Europei
L’Italia ha adottato un modello misto pubblico-privato, con caratteristiche simili a quelle di altri Paesi europei, seppur con importanti differenze. Vediamo come funzionano alcuni dei principali sistemi esteri.
Francia: Il Modello Mutualistico con Garanzia Statale
La Francia ha introdotto nel 1982 un sistema obbligatorio di assicurazione contro le calamità naturali, considerato uno dei più avanzati in Europa. Il modello francese prevede che ogni polizza incendio (abitazioni, aziende, ecc.) includa automaticamente una garanzia per le catastrophes naturelles.
Gli eventi coperti sono numerosi: terremoti, inondazioni, colate di fango, valanghe e siccità, purché siano di intensità anomala. Lo Stato interviene come riassicuratore illimitato attraverso la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), ente pubblico con solvibilità garantita senza limiti.
Un aspetto distintivo è il meccanismo di finanziamento: il sistema è sostenuto da un sovrappremio fisso applicato a tutte le polizze danni di base (attualmente circa il 12% del premio incendio). Questo consente di distribuire il rischio sull’intera popolazione assicurata, favorendo una diffusione capillare della copertura (oltre il 90% delle polizze property in Francia include la garanzia nat-cat).
Rispetto al modello italiano, il sistema francese si distingue per:
- Copertura universale (anche per i privati, non solo per le imprese).
- Attivazione legata alla dichiarazione di calamità da parte del Governo.
- Possibilità di includere danni indiretti, se previsti dalla polizza base.
Spagna: Il Consorcio de Compensación de Seguros
La Spagna utilizza un modello assicurativo obbligatorio “indiretto”, gestito dal Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Questo organismo pubblico, nato per coprire i danni della guerra civile spagnola, oggi funge da assicuratore e riassicuratore per i rischi straordinari (terremoti, inondazioni, tempeste, atti terroristici, sommosse).
La peculiarità del sistema spagnolo è che chiunque stipuli una polizza incendio, furto o RC auto contribuisce automaticamente al CCS attraverso un sovrapprezzo sul premio. In caso di sinistro, il Consorcio interviene direttamente senza necessità di dichiarazioni governative.
Rispetto all’Italia, il sistema spagnolo presenta i seguenti vantaggi:
- Copertura inclusiva: riguarda anche i privati e le abitazioni.
- Danni indiretti compresi, in alcuni casi anche perdita di esercizio.
- Fondo di compensazione: può accumulare riserve per far fronte ad anni con eventi estremi.
Regno Unito: Il Fondo Flood Re per il Rischio Alluvione
Il Regno Unito non ha un obbligo di assicurazione catastrofale, ma ha introdotto il programma Flood Re, un fondo di riassicurazione pubblico-privato per garantire polizze accessibili nelle zone a rischio alluvione.
Le compagnie assicurative possono trasferire a Flood Re i rischi alluvionali dei clienti più esposti, pagando un premio calmierato. Il fondo è finanziato con un contributo fisso imposto su tutte le compagnie del ramo casa, che permette di mantenere sostenibili i premi per le zone a rischio.
Rispetto all’Italia, il Regno Unito mantiene un modello volontario con incentivi, mentre l’Italia ha scelto un approccio obbligatorio per le imprese.
Il modello italiano si distingue per:
- Un obbligo assicurativo mirato solo alle imprese (diversamente da Francia e Spagna, che coprono anche i privati).
- Copertura limitata ai danni diretti, mentre altri sistemi includono anche danni indiretti e business interruption.
- Nessun prelievo mutualistico generalizzato, con il costo che grava direttamente sulle imprese, salvo il supporto di SACE.
Si tratta di un primo passo verso un sistema più strutturato, che potrebbe evolversi nel tempo includendo anche la protezione per i privati, in linea con le tendenze europee.