Con il termine di azione di regresso si intende un atto tramite cui un creditore chiede ad un debitore l’adempimento di una spettanza economica già stabilita. In particolare l’azione di regresso si ha quando vi è la presenza di diversi debitori ed uno di essi decide di saldare per intero quanto dovuto, a quel punto potrà rivalersi sugli altri condebitori proprio attraverso quella che viene chiamata azione di regresso. In realtà le tipologie di azioni che rientrano nella categoria azione di regresso sono molteplici, tutte sono comunque accomunate dall’obiettivo di ottenere il riconoscimento legale di un diritto.
Quando esercitare l’azione di regresso
L’azione di regresso può essere esercitata:
- quando il pagamento non ha avuto luogo, ad esempio alla scadenza di una cambiale;
- prima della scadenza del pagamento, ad esempio in caso di rifiuto del pagamento, di cessazione dei pagamenti corso o in casi particolari come il fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
Il traente è uno dei cosiddetti soggetti passivi di una cambiale, insieme al girante ed all’accettante, contro il quale il portatore può rivalersi.
Come intraprendere un’azione di regresso
Per poter effettuare un’azione di regresso ci sono due modalità.
- Via giudiziale: per far valere i propri diritti il creditore cita in giudizio i debitori a partire dall’obbligato principale;
- Via extragiudiziale: il girante principale salda il debito e quindi si rivale sugli altri giranti con il diritto, appunto, detto di rivalsa.
In caso di protesto l’azione di regresso va attivata entro un anno dall’inizio dello stesso, pena la caduta in prescrizione dell’atto.
Azione di regresso e azione diretta
Venendo più nello specifico all’azione da intraprendere verso gli obbligati possiamo distinguere due modalità:
- azione diretta: questo è il tipo di azione che si può intraprendere contro chi si è assunto il debito, si chiama diretta perché implica l’obbligo al pagamento del debito;
- azione di regresso: in questo caso l’azione è intrapresa verso coloro che si sono assunti la responsabilità del pagamento, possono essere obbligati a pagare ma a loro volta potranno rivalersi sui loro debitori.
L’azione di regresso ed il protesto
Nel momento in cui il titolo, assegno o cambiale viene presentato ed il debitore rifiuta di accettarlo o pagare, l’attestazione dell’avvenuta presentazione si ha con un atto pubblico chiamato protesto che può essere redatto da un ufficiale giudiziario, un notaio oppure dal segretario comunale.
Il protestato verrà poi inserito in un apposito albo informatico della camera di commercio, dove il nome del protestato sarà mantenuto per cinque anni, a meno che venga cancellato per avvenuta riabilitazione. Condizioni per la richiesta di riabilitazione sono il pagamento del titolo all’origine del protesto, un periodo di tempo non inferiore ad un anno dalla levata del protesto e il non avere subito ulteriori protesti nell’ultimo anno solare.
L’azione di regresso e la prescrizione
Per quanto riguarda invece le tempistiche di prescrizione, queste sono differenti a seconda del titolo. In caso di cambiale sono stabilite in un anno dalla scadenza del termine di presentazione, mentre per l’assegno si riducono a sei mesi.
Dal momento in cui l’obbligato ha pagato l’assegno oppure è stata intentata azione di regresso contro di lui, dopo sei mesi di tempo le azioni di regresso tra gli obbligati al pagamento sono prescritte. Dopo tale termine è possibile procedere con quella che viene definita azione causale che ha tempistiche di prescrizione più lunghe.
Azione di regresso e azione di surrogazione
Infine, è utile vedere anche cosa la surrogazione, vale a dire il diritto di un terzo a sostituirsi ad un creditore nei confronti di un debitore, avendone saldato il debito. Esistono tre forme di surrogazione:
- per volontà del creditore: una volta che il creditore riceve un pagamento da un terzo, lo può surrogare nei suoi diritti. Il terzo può rifiutare di essere surrogato;
- per volontà del debitore: il debitore prende a mutuo una somma di denaro per pagare il debito e può quindi surrogare nei diritti del creditore chi ha elargito il mutuo. Ciò anche senza il consenso del creditore;
- la surrogazione legale: l’elenco dei casi per i quali un terzo subentra nei diritti del creditore per volontà di legge è disciplinato dall’articolo 1203 del codice civile. Uno degli esempi più comuni è quello dell’assicuratore che nel caso dell’assicurazione contro danni è surrogato nei confronti del responsabile del danno.
La surrogazione è quindi una modifica del rapporto obbligatorio.