La definizione di avvalimento data dall’enciclopedia Treccani parla di istituto di derivazione comunitaria, che viene applicato all’interno del settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con questo istituto un’impresa può concorrere ad un bando di gara pur essendo priva di alcuni dei requisiti richiesti per la partecipazione. Possibilità che si concretizza tramite l’utilizzo dei requisiti di altri soggetti. Abbiamo quindi a che fare con la possibilità che un’azienda, detta ausiliaria, permetta ad una seconda azienda, detta ausiliata, di avvalersi dei propri requisiti per un certo periodo di tempo.
L’avvalimento negli appalti
In caso di bando di gara, l’azienda ausiliata potrà usufruire dei requisiti per tutta la durata dell’appalto, purtuttavia con alcune eccezioni:
- il bando di gara può permettere l’utilizzo di più imprese ausiliarie, ma restando il limite che l’impresa ausiliata può avvalersi di una sola ausiliaria per ogni categoria di qualificazione;
- il bando di gara può indicare che l’avvalimento possa integrare un requisito tecnico o economico già presente, indicando anche la percentuale dell’integrazione;
- in uno stesso bando di gara, un’impresa può essere ausiliaria solo per un partecipante alla gara stessa. Non è poi consentito che ausiliaria e ausiliata partecipino insieme;
- in relazione alla natura dell’appalto, il bando può permettere che un’impresa sia ausiliaria per più partecipanti alla gara, indicandone il numero massimo consentito;
- il contratto è comunque rilasciato all’azienda ausiliata, l’impresa ausiliaria può al limite avere ruolo di subappaltatore;
- l’azienda ausiliata e ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- la verifica dei requisiti di ordine generale verrà fatta sull’azienda ausiliata.
Avvalimento e attestazione SOA
Tramite avvalimento è anche possibile ottenere la certificazione SOA. In questo caso l’ausiliata presenterà una dichiarazione in cui l’ausiliaria si fa carico dell’obbligo di mettere a disposizione della precedente, per tutto il periodo di validità dell’attestazione SOA, le risorse oggetto di avvalimento.
Sia ausiliata che ausiliaria hanno poi l’obbligo di presentare, all’ente che rilascerà l’attestazione, documentazione che certifichi il rapporto di controllo tra le imprese.
A cosa serve?
Come abbiamo appena visto, la procedura di avvalimento serve per poter permettere ad un operatore economico di partecipare ad un bando di gara, utilizzando altri soggetti per colmare eventuali proprie lacune economiche, finanziarie, tecniche o professionali.
Va comunque ribadito che non è un modo per aggirare i motivi di esclusione dal bando di gara, specificati nell’art.80 del Codice Appalti. L’avvalimento non è permesso quando il bando preveda l’esecuzione di lavori di alto contenuto tecnologico o dalla particolare complessità tecnica. È inoltre di rilievo che il valore dell’opera non superi il 10% dell’importo dei lavori.
Come funziona?
Andiamo adesso a vedere concretamente come si svolge la procedura di avvalimento tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria.
- L’azienda che intende utilizzare l’avvalimento presenta alla stazione appaltante dichiarazione, sottoscritta anche dall’impresa ausiliaria. Nella dichiarazione viene attestato il possesso di requisiti e risorse che si intende fare oggetto di avvalimento;
- Per poter dimostrare che l’ausiliata disporrà dei mezzi necessari, l’ausiliaria dovrà sottoscrivere un’ulteriore dichiarazione in cui si impegna nei confronti della stazione appaltante, nonché dell’ausiliata, a mettere a disposizione di quest’ultima, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui è carente l’impresa che richiede avvalimento;
- L’impegno assunto dall’ausiliaria di mettere requisiti e risorse per tutta la durata dell’appalto, dovrà anche essere inserito al contratto di avvalimento che l’ausiliata presenterà in allegato alla propria domanda di partecipazione alla gara. Se il contratto dovesse essere privo dell’indicazione specifica di requisiti e risorse messe a disposizione a favore dell’ausiliata, dovrà essere ritenuto nullo;
- Il controllo relativo all’azienda ausiliaria di cui l’ausiliata intende avvalersi, verrà svolto dalla stazione appaltante. Se i criteri di selezione non dovessero essere soddisfatti, oppure ci siano motivi obbligatori di esclusione, la stazione appaltante imporrà all’azienda che intende avvalersi della possibilità di avvalimento la sostituzione dei soggetti non idonei;
Come scritto in precedenza, ausiliaria e ausiliata sono responsabili in solido per quanto le prestazioni previste dal contratto stipulato con la stazione appaltante.
Avvalimento e subappalto
L’avvalimento non va confuso con il subappalto, che si riferisce solo alla fase di esecuzione dei lavori previsti dall’appalto e non alla fase della partecipazione alla gara. Con il subappalto un soggetto si assume nei confronti dell’appaltatore principale l’obbligo di eseguire a proprio rischio, con proprie risorse e propria manodopera una parte dei lavori.
Tuttavia, come stabilito dal D.lgs. n.77/2021, anche nel caso di subappalto c’è una responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante. In questo caso i corresponsabili saranno l’appaltatore principale ed il subappaltatore.