Qualunque azienda decida di voler partecipare ad un bando di gara pubblico per la concessione di un appalto, inclusi quelli per prestazioni e servizi, dovrà fare riferimento al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Questo è il testo unico che disciplina il rapporto tra le società interessate all’esecuzione di opere pubbliche e la pubblica amministrazione stessa. Qualunque tipo di appalto dovrà quindi fare riferimento D.lgs. 50/2016 per la messa in opera delle procedure di bando ed assegnazione.
Il Codice Appalti
Emanato il 18 aprile 2016 e modificato nel 2017 e 2019, questo decreto legislativo sostituisce la precedente legislazione facente riferimento al D.lgs. 163/2006, da qui l’essere conosciuto anche come nuovo codice degli appalti.
L’intento del legislatore nell’emanare il Codice Appalti è stato quello di recepire ed attuare tre direttive europee, semplificando le procedure della materia, garantendone la trasparenza e più in generale migliorare l’efficienza del settore. Una delle problematiche più rilevanti a cui ha risposto il nuovo codice degli appalti è stato il frequente incremento dei costi a cui erano soggette le stazioni appaltanti.
Novità introdotte
Per risolvere tale problema, il nuovo codice appalti si focalizza sulla qualità, inserendo una serie di requisiti sia per le stazioni appaltanti che per le aziende interessante ad accedere al bando. Altro elemento introdotto dal D.lgs. 50/2016 è l’importanza data all’offerta economica all’interno dei criteri di scelta del contraente.
Si è così deciso di premiare le offerte economicamente più vantaggiose, così da dare più efficienza all’intero procedimento. Infine è stato dato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) un importante ruolo sia di supervisione che di redazione delle linee guida da rispettare.
Struttura
Il D.lgs. 50/2016 si compone di sei parti:
- ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni;
- contratti di appalto per lavori servizi e forniture;
- contratti di concessione;
- partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento;
- infrastrutture e insediamenti prioritari;
- disposizioni finali e transitorie.
Per un totale di 220 articoli articolati in capi e sezioni.
L’art.103
Questo articolo si trova nella Parte II – Contratti di appalto per lavori servizi e forniture. Nello specifico può essere trovato nel Titolo V – Esecuzione.
L’importanza dell’articolo 103 è quella di essere il testo di riferimento per quanto riguarda le garanzie definitive nelle procedure di assegnazione degli appalti. Diviso in 11 commi, disciplina infatti le modalità con cui deve essere gestita l’obbligatorietà della cauzione definitiva per coloro che riescono ad aggiudicarsi una gara d’appalto. Il mancato o insufficiente versamento della cauzione definitiva comporta la perdita dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria.
La cauzione definitiva
L’importo di questa garanzia è pari al 10% dell’importo contrattuale ribassato e può essere, oltre che in forma di cauzione anche in forma di fideiussione emessa da compagnia di assicurazioni, istituto bancario oppure istituto finanziario autorizzato, come stabilito dall’articolo 93 commi 2 e 3 del Codice Appalti.
Deve essere in favore dell’ente appaltante e fare riferimento esplicito alla gara d’appalto, riportando tutti gli elementi che la possano ricondurre al contratto. La funzione di questa garanzia è quella di salvaguardare la stazione appaltante da eventuali comportamenti scorretti da parte dell’impresa che ha vinto la gara.
Lo svincolo
L’art.103 sancisce anche la possibilità di svincolo dalla cauzione definitiva, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito. L’ammontare rimanente dovrà invece restare vincolato fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La durata della garanzia permane fino a 12 mesi dalla data di emissione del certificato di fine lavori.
Per poter procedere con lo svincolo, senza nulla osta del committente, sarà necessaria la presentazione all’istituto garante della documentazione, in originale o copia autentica, che certifichi l’avvenuta esecuzione dei lavori. Importo e fase temporale dello svincolo saranno decisi dalla stazione appaltante. La stessa procedura vale in caso di appalti per forniture e servizi.
Decreto Semplificazioni
Le norme previste dall’art.103 sono state in parte modificate dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, ossia il Decreto Legge 73/2022 che indica per le stazioni appaltanti la possibilità di non richiedere cauzione definitiva in caso di appalti ad affidamento diretto concernenti lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro.