Il CEL, acronimo di Certificato Esecuzione lavori, rappresenta il documento con cui la stazione appaltante certifica, a seguito di opportuna verifica, che un’impresa ha eseguito i lavori a lei affidati in maniera corretta e con esito positivo. Le modalità con cui l’impresa si è aggiudicata i lavori possono essere:
- gara;
- affidamento diretto;
- ordine per lavori in economia;
- altre modalità alternative.
L’importanza del Certificato Esecuzione Lavori risiede nel fatto che rientra tra i documenti necessari con cui un’azienda, che voglia partecipare ad una gara pubblica di appalto, può richiedere l’attestazione SOA.
Come effettuare la richiesta del Certificato Esecuzione Lavori
La richiesta di emissione del CEL deve essere fatta dall’impresa direttamente alla stazione appaltante, come previsto dalle procedure indicate dall’AVCP, ossia l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Questa è anche l’autorità attraverso cui la stazione appaltante emetterà il certificato richiesto.
La stazione appaltante per le dovute verifiche e valutazioni, prenderà in esame i lavori iniziati e terminati in un periodo pari ai cinque anni precedenti la data di stipula del contratto con la SOA, anche nel caso i cui ci fossero dei lavori che risultano essere ancora in corso. Per quanto riguarda l’importo dei lavori, viene preso in considerazione quello contabilizzato ma detratto del ribasso d’asta. Tale valore può comunque essere in seguito aggiornato tenendo conto ad esempio degli atti successivi oppure dell’adeguamento dei prezzi.
L’emissione del Certificato esecuzione lavori
Una volta inoltrata la richiesta, il CEL deve essere emesso entro 30 giorni dal RUP (Responsabile Unico Procedimento) per conto della stazione appaltante. Il RUP può fornire all’impresa una copia della certificazione oppure comunicare il numero di inserimento della procedura a sistema. Sempre entro lo stesso termine, sarà cura della stazione appaltante l’inserimento del CEL in quello che viene chiamato casellario informatico.
Se il vincolo temporale per l’emissione della certificazione non viene rispettato, l’impresa può presentare alla SOA la documentazione che attesti l’avvenuta richiesta, mentre la stazione appaltante può andare incontro a sanzioni.
Le novità del Certificato esecuzione lavori
Va notato che l’ANAC, in un’ottica di semplificazione delle procedure relative agli appalti, ha dal maggio 2021 reso disponibili alle stazioni appaltanti le nuove modalità tramite cui poter emettere il CEL. In particolare, le modifiche riguardano la possibilità di includere, e nel caso modificare, i dati di imprese appartenenti a consorzi o di soggetti affidatari non presenti nel cosiddetto Quadro 2. Le nuove modalità non permettono inoltre l’emissione di un certificato senza l’inserimento di un CIG (Codice Identificativo Gara) e relativa comunicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Fanno eccezione i bandi pubblicati prima del 1° settembre 2010 con un valore appalto inferiore ai 150.000 euro e del 1° febbraio 2010 per i bandi con appalto di valore superiore a tale cifra. Per tali bandi è quindi necessario fare richiesta di un CIG ordinario tramite l’apposito sistema informatico chiamato Simog. Di interesse è inoltre la novità della creazione di un fascicolo virtuale che permette la notarizzazione, termine con cui si intende il salvataggio di informazioni in modo non replicabile e non modificabile, di tutta la procedura dalla presentazione dei documenti per la valutazione sino al rilascio della certificazione.
Certificato Esecuzione Lavori per la categoria OG13
Un caso particolare riguarda l’emissione del Certificato Esecuzione Lavori per quei che rientrano nella categoria OG13, vale a dire le opere di ingegneria naturalistica. In questa tipologia possono rientrare, a titolo di esempio, processi di recupero naturalistico, botanico o faunistico, l’eliminazione del dissesto idrogeologico, la riforestazione, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere.
Nel caso di opere rientranti nella categoria OG13, per l’emissione del Certificato Esecuzione Lavori deve quindi essere rilasciato un attestato prodotto dalle autorità preposte alla tutela dei beni a cui i lavori si riferiscono.
CEL per lavori eseguiti all’estero
Nel caso di imprese legalmente residenti Italia che effettuano lavori all’estero, si avrà il rilascio di un apposito Certificato esecuzione lavori, chiamato CELMAE e prodotto dagli organismi competenti, vale a dire le rappresentanze diplomatiche italiane presenti nei paesi in cui i lavori sono stati effettuati. Nel caso in cui l’impresa voglia fare richiesta di attestazione SOA, il CELMAE deve essere in lingua italiana oppure accompagnato da traduzione in italiano certificata.