I lavori edili, di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, devono essere eseguiti a regola d’arte in quanto un eventuale difetto o errore costruttivo potrebbe provocare conseguenze imprevedibili.
Riguardo a di quelle che sono le cosiddette “difformità e vizi dell’opera” si trovano riferimenti normativi nel Codice Civile negli articoli compresi tra 1655 e 1677.
Come specificato negli articoli del Codice Civile vengono identificate due tipi di garanzie sui lavori edili:
- la garanzia Decennale Postuma che copre i difetti costruttivi che influiscono sulla funzionalità totale dell’immobile;
- la garanzia di 2 anni inerente difetti dell’opera che non colpiscono la funzionalità dell’immobile.
In quali casi serve richiedere le garanzie
Questo tipo di garanzie possono essere richieste per diversi tipi di lavori edili od opere realizzate: dal rifacimento di una parte di un condominio o di una singola unità immobiliare (per esempio il tetto o i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare), rifacimenti di impianti elettrici, lavori di asfaltatura e realizzazione di edifici (sia pubblici che privati).
Quali sono le garanzie sui lavori edili
Le garanzie sui lavori edili, negli anni addietro, prevedevano la durata della garanzia in base al tipo di lavori effettuati. Nello specifico i lavori di manutenzione e ristrutturazione su edifici preesistenti venivano garantiti 2 anni, in particolare venivano garantiti le opere eseguite in difformità al progetto di appalto e i vizi di esecuzione dei lavori, mentre la durata era estesa a 10 anni in caso di costruzione di nuovi edifici.
Nel 2015 la Corte di Cassazione con la sentenza n° 22553/2015 ha stabilito che la garanzia di 10 anni è valida anche in caso di interventi su edifici preesistenti o sezioni significative di essi. Con questa sentenza è stato anche definito che le opere oggetto di costruzione o ristrutturazione per poter beneficiare delle garanzie devono essere progettate e realizzate per durare nel tempo pertanto vengono esclusi i lavori di realizzazione di opere a carattere temporaneo o provvisorio.