Per coloro che intendono svolgere la professione di autotrasportatori con un proprio mezzo idoneo o vogliano avviare una impresa che gestisca mezzi per il trasporto di merci o persone, per conto terzi, uno dei documenti cardine da presentare è l’Attestazione della Capacità Finanziaria. Questa attestazione è obbligatoria per legge e va presentata all’ufficio provinciale competente.
L’Attestazione della Capacità Finanziaria comprova la possibilità, da parte dell’impresa, di far fronte agli obblighi finanziari derivanti dall’esercizio dell’attività di autotrasporto.
Diversi regolamenti e leggi negli ultimi anni disciplinano l’Attestazione della Capacità Finanziaria degli autotrasportatori, definendo bene la capacità finanziaria per il trasporto conto terzi con particolare riferimento a chi, come e per quali importi va comprovata. La legge più recente che ha introdotto novità in materia è del 2014.
Normativa e importi da garantire per gli autotrasportatori
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11551 dell’11.05.2012, nel passaggio*, ammette le polizze fideiussorie assicurative o bancarie valide come Attestazione della Capacità Finanziaria:
*“In deroga, l’impresa di autotrasporto, può garantire il rispetto del requisito dell’idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi”
Quali sono gli importi da garantire per l’attività di autotrasporto conto terzi?
Gli importi da garantire sono stabiliti nell’articolo 7 del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009. In particolare, l’impresa di autotrasporto deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale proprio (capitale + riserve) pari o superiore a:
- 9.000 euro per il primo autoveicolo
- 5.000 euro aggiuntivi per ogni autoveicolo ulteriore autoveicolo oltre il primo (rimorchi e semirimorchi non rientrano nel conto)
Legge 23 dicembre 2014 n° 190 e le novità introdotte
Modifiche ed integrazioni sono state introdotte con la legge 190 del 23 dicembre 2014. La legge in oggetto, specificatamente il comma 251 dell’articolo 1, dichiara espressamente:
“Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente:
- con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011
- oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.”
Tutto questo indica che per i primi due anni di attività l’Attestazione di Capacità Finanziaria può essere prodotta sia con l’emissione di una polizza assicurativa che rilasciata da un Revisore dei Conti oltre che con una polizza fideiussoria. Dal terzo anno di attività in poi l’attestazione può essere prodotta esclusivamente con una polizza fideiussoria o rilasciata da un Revisore dei Conti.
Nota bene: le dicitura “i primi due anni’ e “dal terzo anno” hanno come riferimento temporale iniziale la data di iscrizione all’Albo professionale e non all’età stessa dell’azienda.
Documenti necessari pe richiedere l’Attestazione della Capacità Finanziaria autotrasportatori
Le polizze fideiussorie assicurative per Attestazione Capacità Finanziaria autotrasportatori rappresentano un vantaggio per l’assicurato, rispetto a quelle emesse da un istituto bancario, in quanto non mettono vincoli sui conti correnti.
Per l’emissione questo tipo di fideiussione i documenti da presentare sono i seguenti:
- Visura camerale
- Documento di riconoscimento dell’amministratore
- Ultimi due bilanci (se presenti) e dichiarazione dei redditi
- Nel caso di società neocostituita è necessario anche un documento di reddito di un coobbligato
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