In questo articolo esaminiamo gli aspetti degli appalti pubblici al fine di fornire una rapida guida a coloro che cercano definizioni specifiche o interfacciano con il mondo degli appalti pubblici.
È bene cominciare con una precisazione proprio sulla dicitura Appalti Pubblici con questa definizione, in italiano, si intendono tutti i contratti dove un soggetto in forma di impresa prende in carico un compito da un committente, in cambio di un corrispettivo economico.
Questa definizione potrebbe essere usata in tutte le situazioni dove c’è qualcuno che delega, l’appaltante, un lavoro a qualcun altro, l’appaltatore, ma oggi l’utilizzo di questa definizione è in genere associato al settore pubblico ovvero quelle situazioni nelle quali l’appaltante è un ente statale e l’appaltatore una figura imprenditoriale o un’unione di diverse realtà d’impresa associatesi temporaneamente per uno specifico lavoro, come spesso succede negli appalti per le grandi opere pubbliche.
In questo articolo con la parola appalto ci riferiamo quindi al settore “appalti pubblici” anche se il termine “pubblici” non è sempre menzionata.
Il Codice appalti
Il codice dei contratti pubblici, detto semplicemente Codice Appalti, è l’insieme di norme e leggi che regolano il rapporto tra Enti Pubblici committenti e imprese appaltatrici. Nello specifico si fa riferimento al Decreto Legislativo numero 50 del 28 aprile 2016 che ha abrogato la versione precedente della legge, risalente a 10 anni prima, e regola tutto ciò che riguarda forniture, servizi, concessioni e appalti pubblici di lavori.
A questo Codice Appalti sono state applicate una modifica nel 2017 (Decreto Legislativo 56/2017) e la cosiddetta norma “Sblocca cantieri” con la legge 55 del 14 giugno 2019.
Tipologie di appalti
È proprio il Codice Appalti a identificare le diverse tipologie di appalti pubblici classificandolo in tre macrocategorie e una serie di sottocategorie volte ad individuare il tipo di lavoro e le varie procedure. Le tre macro categorie di appalti pubblici sono le seguenti:
- Appalti per realizzazione di opere o esecuzioni di lavori;
- Appalti nel settore delle forniture;
- Appalti nel settore servizi.
Il codice appalti per ogni categoria definisce la soglia economica sotto la quale l’ente statale committente può decidere se indire una gara pubblica oppure procedere ad assegnazione diretta a una delle aziende iscritte in un apposito registro. Queste soglie sono soggette a revisioni periodiche in base a direttive Europee o in seguito alle leggi di bilancio.
Appalti per opere e lavori
Per lavori e opere si intendono tutti quegli appalti volti alla costruzione, ristrutturazione e realizzazione di immobili o altre opere su specifica richiesta dell’ente appaltante.
Rrientrano negli appalti di opere e lavori la costruzione di immobili per diversi usi come caserme, alloggi popolari, edifici per la pubblica amministrazione oppure realizzazioni di ingegneria civile, per esempio ponti, strade, gallerie e la progettazione e realizzazione di impianti e opere su specifica richiesta del committente.
Appalti di forniture
Ricadono sotto la voce di appalti di forniture tutti quei casi nei quali l’impresa appaltata, pur operando in prima persona, ha come scopo principale quello di procurare dei beni o materiali per conto dell’ente statale che ne disporrà come meglio crede.
A titolo di esempio possiamo dire che ricadono in questa casistica le forniture di prodotti, le pose in opera e le installazioni.
Appalti di servizi
La denominazione specifica di appalti di servizi è, per il codice appalti, una “concessione di servizio” ovvero la possibilità di gestire un servizio in toto per conto dell’amministrazione pubblica ottenuto a fronte di un onere da corrispondere all’amministrazione stessa.
Procedure di assegnazione
L’art. 11 del Codice Appalti definisce le “fasi delle procedure di affidamento” tuttavia, è bene porvi attenzione, giacche’ indica i cardini della procedura stessa e, pertanto, le modalità subiscono opportunamente variazioni e adeguamenti.
Nell’ipotesi in cui il valore dell’appalto superi la soglia massima che permette l’affidamento diretto, l’ente pubblico procede con l’istituzione di una gara di appalto. Con il sistema della gara d’appalto la Pubblica Amministrazione rende noto l’inizio della ricerca, tramite la raccolta delle offerte, di un appaltatore per la realizzazione di lavori od opere, l’acquisizione di merce o forniture e la concessione di servizi.
In genere le fasi per la procedura di assegnazione di un appalto prevedono per prima cosa la pubblicazione del bando di gara (detto bando pubblico). Questa è la comunicazione ufficiale dell’avvio della ricerca dell’appaltatore. Il bando viene reso noto tramite i canali di comunicazione ufficiali dell’ente che indice il bando e spesso riportato anche da organi di stampa.
Il bando riporta anche le caratteristiche dell’opera da realizzare o del bene da acquisire o del servizio da fornire. A queste informazioni si aggiungono quelle relative alle caratteristiche tecnico/amministrative che l’impresa deve possedere per partecipare al bando di gara stesso.
Non esistendo una procedura unica per l’assegnazione spesso ci si trova di fronte a bandi di gara le cui modalità di scelta dell’appaltatore possono essere diverse come per esempio:
- Procedura aperta o ristretta
- Procedura competitiva con negoziazione
- Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
- Dialogo competitivo
- Partenariato per l’innovazione
I soggetti, le imprese o i gruppi di imprese che possiedono i requisiti necessari per partecipare al bando di gara inviano la propria offerta economica. È possibile per l’appaltatore inviare la propria offerta e successivamente, ma con un termine di dieci giorni pena l’esclusione dalla gara, inoltrare la documentazione necessaria che confermi i requisiti di idoneità espressi dall’ente nel bando di gara stesso.
La scelta dell’appaltatore avviene secondo due principi cardine:
- L’offerta economica più bassa che consente di far spendere il meno possibile all’ente;
- La proposta più vantaggiosa dal punto di vista economico.
Il primo caso il criterio è solo quello economico, tuttavia l’impresa non può incidere sul costo dei prestatori d’opera impiegati nei lavori giacché ne deve assicurare il livello di retribuzione minima di legge. Il secondo caso è quello che considera più variabili e non solo il criterio del massimo risparmio. La proposta economica più vantaggiosa viene determinata analizzando diversi aspetti come la qualità dell’opera o della merce fornita, il risparmio energetico nel tempo, le caratteristiche estetiche e funzionali, l’assistenza tecnica, la redditività ed altri parametri specifici caso per caso, pertanto non è detto che il prezzo più basso sia sufficiente per far ottenere l’appalto all’impresa in questione.
La fideiussione negli appalti pubblici
Al momento in cui una gara d’appalto viene indetta, la Pubblica Amministrazione ha bisogno di forme di garanzie in merito alla corretta e puntuale esecuzione dei lavori o delle fornitura di merci e servizi.
Per fare questo il sistema giuridico scelto è quello della cauzione, un fondo economico che protegge l’ente appaltatore dai danni subiti in caso di mancato espletamento dell’oggetto della banda di gara. La cauzione è una somma di denaro che l’impresa appaltatrice deve consegnare all’ente committente. Questa cauzione può essere di tipo numerario, ovvero una somma di denaro depositata presso le casse dello Stato, oppure effettuata sotto forma di titoli di Stato.
Si deduce molto semplicemente che il reperire una cauzione, sia numeraria che in titoli, rappresenta per l’impresa stessa un aggravio di costi. Questa somma di denaro potrebbe essere utile all’impresa stessa per l’esecuzione dei lavori commissionategli o per altre operazioni più redditizie.
Per questo motivo la cauzione può anche essere prodotta sotto forma di fideiussione, uno strumento che garantisce allo stesso tempo l’ente appaltante ma senza pesare troppo sulle casse dell’impresa esecutrice dei lavori.
La fideiussione può essere di tipo assicurativo ovvero una polizza stipulata tra un ente terzo, il garante, rappresentato da una compagnia di assicurazione o un broker finanziario autorizzato a questo tipo di operazioni, e l’impresa che sta partecipando al bando di gara o è già stata scelta come appaltatore dopo la conclusione della procedura di assegnazione.
Esistono diversi tipi di fideiussioni assicurative richieste in un appalto pubblico, da quella provvisoria necessaria per la partecipazione al bando di gara a quella definitiva che garantisce il committente nel periodo di realizzazione dell’opera e quella decennale postuma che copre i danni derivanti da difetti di costruzione imputabili all’imperizia dell’impresa.
L’importanza di un consulente esperto in fideiussioni
La complessità della materia degli appalti pubblici richiede un’alta attenzione ai dettagli specie quelli di tipo documentale. Per questo motivo affidare l’emissione della polizza fideiussoria ad un consulente esperto fa in modo di eliminare tutti gli inconvenienti o ritardi che potrebbero sorgere in caso di documentazione errata o di una cauzione non adatta all’appalto in oggetto. Contattaci subito e potremo fornirti la giusta consulenza per la stipula della polizza fideiussoria adatta al tuo caso.